1. La presente sezione stabilisce i criteri in base ai quali un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è soggetto agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III in [giurisdizione].
2. La parte A contiene quattro criteri distinti che collegano un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in [giurisdizione]:
l'entità o la persona fisica è residente a fini fiscali in [giurisdizione];
l'entità a) è costituita od organizzata a norma del diritto di [giurisdizione] e b) ha personalità giuridica in [giurisdizione] o ha l'obbligo di presentare alle autorità fiscali di [giurisdizione] dichiarazioni fiscali o dichiarazioni di informazioni fiscali relative al reddito dell'entità. Di conseguenza, detto criterio tiene conto delle situazioni in cui un'entità che è un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione sceglie la legge di una determinata giurisdizione ai fini della costituzione della propria organizzazione, anche attraverso l'atto costitutivo. Tuttavia, oltre a essere costituita od organizzata a norma del diritto di [giurisdizione], l'entità deve anche avere personalità giuridica in [giurisdizione] o essere soggetta all'obbligo di presentare alle autorità fiscali di [giurisdizione] dichiarazioni fiscali o dichiarazioni di informazioni fiscali relative al proprio reddito. Tale condizione è volta a garantire che l'amministrazione fiscale di [giurisdizione] sia in grado di far rispettare gli obblighi di comunicazione. Ai fini della parte A, punto 2, una dichiarazione di informazioni fiscali è un documento utilizzato per notificare all'amministrazione fiscale una parte o la totalità del reddito dell'entità, ma che non indica necessariamente un relativo obbligo fiscale da parte di tale entità;
l'entità è gestita da [giurisdizione]. Tale criterio include i casi in cui un trust (o un'entità che opera in modo funzionalmente simile) che è un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è gestito da un trustee (o un rappresentante che opera in modo funzionalmente simile) che è residente a fini fiscali in [giurisdizione]. Detto criterio tiene conto della sede di direzione effettiva, nonché di qualsiasi altra sede di direzione dell'entità; o
l'entità o la persona fisica ha una sede abituale di attività in [giurisdizione]. A tal riguardo, qualsiasi succursale è da considerarsi una sede abituale di attività. Tale criterio tiene conto della sede principale e delle altre sedi abituali di attività.
3. La parte B prevede che un'entità abbia anche obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione in [giurisdizione] per quanto riguarda le operazioni pertinenti effettuate tramite una succursale situata in [giurisdizione].
4. Il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione deve comunicare le informazioni a ciascuna giurisdizione per la quale soddisfa i criteri di cui alle parti A e B, fatte salve le norme di cui alle parti da C a H, al fine di evitare una duplicazione delle comunicazioni. A tal fine, le parti da C a F introducono una gerarchia tra i quattro criteri di cui alla parte A che collegano il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione a [giurisdizione]. Tale gerarchia garantisce che gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione di [giurisdizione] non si applichino nei casi in cui esiste un collegamento più forte con un'altra giurisdizione.
5. Di conseguenza, la parte C prevede che un'entità che è un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione e che è collegata a [giurisdizione] sulla base dei criteri di cui alla parte A, punti 2, 3 o 4 (ovvero è costituita od organizzata a norma del diritto di [giurisdizione] e ha personalità giuridica o ha l'obbligo di presentare alle autorità fiscali di [giurisdizione] dichiarazioni fiscali o dichiarazioni di informazioni fiscali relative al reddito dell'entità o è gestita da [giurisdizione] o ha una sede abituale di attività in [giurisdizione]) non sia tenuta a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III in [giurisdizione], se è residente a fini fiscali in una giurisdizione partner e soddisfa detti obblighi in tale giurisdizione.
6. Inoltre, la parte D prevede che un'entità che è un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non sia tenuta a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III in [giurisdizione] a cui è soggetta a norma della parte A, punti 3 o 4 (ovvero è gestita da [giurisdizione] o ha una sede abituale di attività in [giurisdizione]), nella misura in cui ha personalità giuridica o ha l'obbligo di presentare alle autorità fiscali di [giurisdizione] dichiarazioni fiscali o dichiarazioni di informazioni fiscali relative al suo reddito ed è costituita od organizzata a norma del diritto di tale giurisdizione partner e soddisfa gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione di detta giurisdizione.
7. La parte E prevede che un'entità che è un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non sia tenuta a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III in [giurisdizione] a cui è soggetta a norma della parte A, punto 4 (ovvero la sua sede abituale di attività è in [giurisdizione]), nella misura in cui detti obblighi sono espletati da tale prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in una giurisdizione partner in quanto gestito da tale giurisdizione.
8. La parte F prevede che un'entità che è un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non sia tenuta a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III in [giurisdizione] a cui è soggetta a norma della parte A, punto 4 (ovvero la sua sede abituale di attività è in [giurisdizione]), nella misura in cui detti obblighi sono espletati in una giurisdizione partner, dove il singolo prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è residente a fini fiscali.
9. La parte G prevede che un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non sia tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III in [giurisdizione], nella misura in cui detti obblighi siano espletati in una giurisdizione partner in virtù dell'effettuazione delle operazioni pertinenti per gli utenti di cripto-attività attraverso una succursale in tale giurisdizione. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che mantiene una o più succursali soddisfa gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione rispetto a un utente di cripto-attività, se una qualsiasi delle sue succursali in [giurisdizione] o in una giurisdizione partner soddisfa detti obblighi.
10. Infine, la parte H prevede che un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non sia tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III in [giurisdizione] a cui è soggetto a norma della parte A, punti 1, 2, 3 o 4, nella misura in cui ha presentato una notifica a [giurisdizione] in un formato specificato da [giurisdizione] a conferma che detti obblighi sono espletati da tale prestatore conformemente alle norme di una giurisdizione partner in base a un criterio di collegamento sostanzialmente simile a cui è soggetto in [giurisdizione].
11. La parte H si applica solo ai casi in cui un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è soggetto ai medesimi obblighi di comunicazione in due o più giurisdizioni. Ad esempio, un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, che è residente a fini fiscali in due o più giurisdizioni, può avvalersi della parte H per selezionare una delle due giurisdizioni di residenza fiscale in cui adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione. Analogamente, un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che ha una sede abituale di attività in due o più giurisdizioni può avvalersi della parte H per selezionare una di queste giurisdizioni in cui adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione; tuttavia, tale disposizione non può essere invocata, se il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è collegato a una giurisdizione a norma della parte A, punti 1, 2 o 3.