1. L'Addendum all'Accordo multilaterale tra Autorità competenti per lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari ("Addendum") consiste di:
una dichiarazione che deve essere sottoscritta dai firmatari del CRS MCAA, atta a confermare la loro intenzione di dare attuazione al CRS modificato e di scambiare informazioni in base agli ampliati obblighi di comunicazione. Per diventare firmatari dell'Addendum, l'Autorità competente della giurisdizione o il suo rappresentante designato deve firmare la dichiarazione e trasmetterla, insieme al testo dell'Addendum, al Segretariato dell'organo di coordinamento.
un preambolo, che illustra lo scopo dell'Addendum; e
due sezioni contenenti le disposizioni concordate dell'Addendum. La sezione 1 specifica le informazioni aggiuntive da scambiare che derivano dal CRS modificato. Il primo punto della sezione 2 chiarisce che l'Addendum entrerà in vigore tra i firmatari dello stesso, che formerà parte integrante del CRS MCAA e che le disposizioni di quest'ultimo si applicano mutatis mutandis all'Addendum. Il secondo punto della sezione 2 prevede la procedura di notifica per le Autorità competenti ai sensi dell'Addendum, che viene ulteriormente illustrata di seguito.
2. Il punto 2, lettera a), punto i), prevede che le Autorità competenti inviino una notifica volta a informare reciprocamente che le rispettive giurisdizioni hanno adottato le leggi necessarie per l'attuazione dell'Addendum, ossia presentando una notifica aggiornata ai sensi della sezione 7, punto 1, lettera a) del CRS MCAA al momento della firma del presente Addendum o appena possibile successivamente, e specificando le relative date di entrata in vigore. Ciò potrebbe altresì includere la specificazione di eventuali condizioni nelle procedure legislative nazionali che potrebbero richiedere l'applicazione provvisoria dell'Addendum per un periodo limitato.
3. Si riconosce che per alcune giurisdizioni, in particolare quelle che hanno recentemente attuato, o stanno attuando lo Standard comune di comunicazione di informazioni, potrebbe non essere possibile dare attuazione agli obblighi di comunicazione aggiuntivi di cui alla sezione 1 dell'Addendum alla medesima data. In tali casi la notifica ai sensi del punto 2, lettera a), punto ii) permette a un'Autorità competente di indicare che la propria giurisdizione non dispone ancora delle leggi necessarie per attuare lo Standard comune di comunicazione di informazioni nella versione aggiornata del 2023 e, pertanto, di richiedere il consenso a proseguire l'invio di informazioni senza l'applicazione o il completamento delle procedure migliorate di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione dello Standard comune di comunicazione di informazioni nella sua versione aggiornata nel 2023 durante un periodo di transizione specificato. Come controparte della notifica a norma del punto 2, lettera a), punto ii), la notifica ai sensi del punto 2, lettera b), consente alle Autorità competenti di accettare le richieste di altre Autorità competenti per i periodi transitori specificati nelle loro notifiche fornite ai sensi del punto 2, lettera a), punto ii), fornendo una notifica aggiornata ai sensi della sezione 7, punto 1, lettera f) del CRS MCAA.
4. Nei casi in cui non sia stato fornito il consenso per un periodo transitorio in conformità al meccanismo di cui sopra o tale periodo sia scaduto, l'Autorità competente la cui giurisdizione dispone delle leggi necessarie per attuare lo Standard comune di comunicazione di informazioni nella versione aggiornata del 2023 può, a seconda dei casi e in applicazione della sezione 2, punto 1, del presente Addendum, avvalersi delle disposizioni esistenti ai sensi della sezione 3, punto 3 e della sezione 7, punti 3 e 4 del CRS MCAA, al fine di non inviare più le informazioni o di sospendere o disattivare il rapporto di scambio con un'altra Autorità competente che non ha attuato lo Standard comune di comunicazione di informazioni nella sua versione aggiornata del 2023.