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Standard internazionali per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali
3. Modifiche al Commentario alle norme
Commentario alla Sezione I
Parte A - Informazioni oggetto di comunicazione
3. Ai sensi della parte A, ogni istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve comunicare le seguenti informazioni in relazione a ciascun conto con obbligo di comunicazione di detta istituzione:
a) nel caso di una persona fisica che è titolare di conto e persona oggetto di comunicazione: il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita, se il titolare di conto ha fornito un'autocertificazione valida e se il conto è un conto congiunto, compreso il numero di titolari del conto congiunto;
b) nel caso di un'entità che è titolare di conto e persona oggetto di comunicazione: il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF, se il titolare di conto ha fornito un'autocertificazione valida e se il conto è un conto congiunto, compreso il numero di titolari del conto congiunto;
c) nel caso di un'entità che è titolare di conto e che sia identificata come avente una o più persone che esercitano il controllo che sono una persona oggetto di comunicazione:
1. il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF dell'entità: e
2. il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF, la data e il luogo di nascita di ciascuna persona che esercita il controllo che è una persona oggetto di comunicazione; il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna persona oggetto di comunicazione è una persona che esercita il controllo dell'entità; nonché la conferma, o meno, del fatto che sia stata fornita un'autocertificazione valida per detta persona oggetto di comunicazione;
d) il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto), il tipo di conto e se si tratta di un conto preesistente o di un nuovo conto;
e) il nome e l'eventuale numero di identificazione dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione;
f) il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, il valore maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto.
4. Inoltre, devono essere comunicate le seguenti informazioni:
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b bis) nel caso di quote nel capitale di rischio detenute in un'entità d'investimento che è un dispositivo giuridico, il ruolo o i ruoli in virtù dei quali la persona oggetto di comunicazione è un detentore di quote nel capitale di rischio.
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Parte A, punto 1 - Ruolo o ruoli della persona che esercita il controllo
7 bis È fatto obbligo di comunicare il ruolo o i ruoli di ciascuna persona oggetto di comunicazione che è una persona che esercita il controllo in relazione a un'entità. I requisiti per l'identificazione delle persone che esercitano il controllo, così come i loro ruoli in relazione all'entità, sono disciplinati dalle procedure AML/KYC, come indicato nel punto 132 e seguenti del Commentario alla sezione VIII. Nel caso in cui una persona oggetto di comunicazione sia una persona che esercita il controllo in virtù di più ruoli in relazione a un'entità diversa da un trust o da analogo dispositivo giuridico, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve effettuare la comunicazione rispettando la gerarchia dei ruoli indicata nel punto 133 del Commentario alla sezione VIII (ossia partecipazioni, controllo tramite altri mezzi, posizione dirigenziale di alto livello), a condizione che l'identificazione del ruolo sia richiesta dalle procedure AML/KYC. Ciò è illustrato nel seguente esempio:
Un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione detiene un conto finanziario a nome di un titolare di conto dell'entità che è una società di capitali. L'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione constata che una persona oggetto di comunicazione è una persona che esercita il controllo di tale titolare di conto dell'entità in virtù del fatto che possiede il 51% della proprietà e i diritti di voto di tale entità, oltre a ricoprire una posizione dirigenziale di alto livello presso la stessa. L'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve indicare che la persona oggetto di comunicazione è una persona che esercita il controllo solo in virtù dei suoi interessi proprietari, poiché tale ruolo è il primo nella gerarchia specificata nel punto 7bis del Commentario alla sezione I.
7 ter Laddove una persona oggetto di comunicazione sia una persona che esercita il controllo di un trust o di un analogo dispositivo giuridico in virtù di più di un ruolo, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve comunicare ciascun ruolo, purché l'identificazione dei ruoli sia prevista dalle procedure AML/KYC. Tale obbligo si applica anche all'identificazione dei ruoli dei detentori di quote nel capitale di rischio, ai sensi della parte A, punto 6 bis), di un trust o di un dispositivo giuridico analogo.
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Parte A, punto 2 – Numero di conto, tipo di conto, conto preesistente o nuovo conto
8 bis L'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve inoltre comunicare se un conto è un conto preesistente o un nuovo conto, come definito rispettivamente nella sezione VIII, parte C, punto 9 e 10.
8 ter Il tipo di conto oggetto di comunicazione in relazione a un conto è il tipo di conto finanziario gestito dall'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione per il titolare di conto, come descritto nella sezione VIII, parte C, punto 1).
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Parte A, punto 4 – Saldo o valore del conto
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14. In caso di chiusura del conto, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non è soggetto all'obbligo di comunicare il saldo o il valore del conto prima o al momento della chiusura, ma deve comunicare che il conto è stato chiuso. Per determinare quando un conto è "chiuso", occorre fare riferimento alla legge applicabile in una determinata giurisdizione. Se la legge applicabile non disciplina la chiusura dei conti, un conto sarà considerato chiuso secondo le normali procedure operative dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, applicate in maniera coerente a tutti i conti gestiti da tale istituzione. Ad esempio, nel caso delle quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito in un'istituzione finanziaria è generalmente considerato chiuso in caso di cessazione, trasferimento, riscatto, rimborso, cancellazione o liquidazione. Un conto con un saldo o un valore pari a zero o negativo non sarà un conto chiuso solo a causa di tale saldo o valore. Analogamente, se un beneficiario discrezionale di un trust che è un'istituzione finanziaria riceve una distribuzione dal trust in un determinato anno, ma non nell'anno successivo, l'assenza di distribuzione non costituisce una chiusura del conto, a condizione che il beneficiario non sia permanentemente escluso dal ricevere future distribuzioni dal trust.
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Parte A, punto b, lettera c) – Introiti lordi
17. Nel caso di un conto di custodia, le informazioni oggetto di comunicazione includono gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie pagati o accreditati sul o relativamente al conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto. Per "vendita o riscatto" s'intende qualsiasi vendita o riscatto di attività finanziarie, a prescindere dal fatto che il proprietario di tali attività finanziarie sia soggetto a imposte in relazione a detta vendita o rimborso.
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19. Con riferimento a una vendita effettuata da un intermediario che comporta il pagamento di introiti lordi, la data in cui gli introiti lordi di tale vendita sono considerati pagati è la data in cui questi sono accreditati sul, o relativamente al conto della persona avente diritto al pagamento o resi disponibili in altro modo.
20. Per introiti lordi totali di una vendita o di un riscatto si intende l'importo totale realizzato a seguito di una vendita o di un riscatto di attività finanziarie. Nel caso di una vendita effettuata da un intermediario, per introiti lordi totali di una vendita o di un riscatto si intende l'importo totale pagato o accreditato sul, o relativamente al conto della persona avente diritto al pagamento, aumentato dell'importo non pagato a causa del rimborso dei prestiti di margine; l'intermediario può (ma non è tenuto a) tenere conto delle commissioni relative alla vendita nel determinare gli introiti lordi totali. Nel caso di vendita di un titolo di debito fruttifero, gli introiti lordi includono gli interessi maturati tra le date di pagamento degli interessi.
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Parte C a G - Eccezioni
Numero di identificazione fiscale e data di nascita del contribuente
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25. La parte C contempla un'eccezione applicabile ai conti preesistenti: non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF o la data di nascita se i) l'uno o l'altro di tali dati non compaiono negli archivi dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione e ii) tale istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non deve raccogliere dette informazioni ai sensi della legislazione interna. Pertanto, l'obbligo di comunicare il NIF o la data di nascita sussiste allorché:
il NIF o la data di nascita figurano negli archivi dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione (indipendentemente dall'eventuale obbligo di conservarli); oppure
il NIF o la data di nascita non figurano negli archivi dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, ma l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è soggetta all'obbligo di raccoglierli ai sensi del diritto nazionale (ad es. procedure AML/KYC).
26. Gli "archivi" di un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione includono l'anagrafica principale del cliente e i dati rintracciabili elettronicamente (cfr. punto 34 più sotto). L'"anagrafica principale del cliente" include i dati principali di un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione atti alla gestione delle informazioni sul titolare di conto, quali informazioni necessarie per contattare il titolare di conto e per soddisfare le procedure AML/KYC. Le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione godrebbero in linea di principio di un periodo di due anni per completare le procedure di verifica per l'identificazione dei conti oggetto di comunicazione tra i conti di importo non rilevante (cfr. punto 51 del Commentario alla sezione III) e, pertanto, potrebbero prima esaminare i propri archivi elettronici (o ottenere il NIF o la data di nascita dal titolare del conto) e in seguito esaminare gli archivi cartacei.
27. Inoltre, anche laddove un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non sia in possesso nei propri archivi del NIF o della data di nascita in relazione a un conto preesistente né il diritto nazionale ne impone la raccolta, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è tenuta a impegnarsi in misura ragionevole per ottenere il NIF o i NIF e la data di nascita in relazione a conti preesistenti entro la fine del secondo anno solare che segue l'anno in cui i conti preesistenti sono stati individuati come conti oggetto di comunicazione e ogniqualvolta sia necessario aggiornare le informazioni relative al conto preesistente ai sensi delle procedure AML/KYC nazionali, fatte salve le eccezioni illustrate nella parte D relative al NIF che non ne prevedano la comunicazione.
28. Per "in misura ragionevole" si intendono gli sforzi effettivi volti ad acquisire il NIF e la data di nascita del titolare di un conto oggetto di comunicazione. Tali sforzi devono essere compiuti, almeno una volta all'anno, nel periodo compreso tra l'identificazione del conto preesistente quale conto oggetto di comunicazione e la fine del secondo anno civile successivo all'anno di tale identificazione e ogniqualvolta sia necessario aggiornare le informazioni relative al conto preesistente in conformità delle procedure nazionali AML/KYC. Tra gli esempi di sforzi effettivi figurano la presa di contatto con il titolare di conto (ad esempio per posta, di persona o per telefono), compresa una richiesta eseguita come parte di un'altra documentazione o per via elettronica (ad esempio per fax o per e-mail); e la revisione delle informazioni consultabili elettronicamente detenute da un'entità collegata dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, in conformità con i principi di aggregazione di cui alla sezione VII, parte C. Tuttavia, gli sforzi effettivi non prevedono necessariamente la chiusura, il blocco o il trasferimento del conto, né il condizionamento o la limitazione del suo utilizzo. Tuttavia, gli sforzi effettivi possono continuare ad essere compiuti dopo il periodo summenzionato in qualsiasi momento.
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Attività finanziarie soggette a comunicazione ai sensi del Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività
36. La parte G prevede un'eccezione opzionale per la comunicazione da parte dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione per quanto riguarda gli introiti lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di un'attività finanziaria nella misura in cui tali introiti sono comunicati dall'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione ai sensi del Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività, come illustrato nel seguente esempio:
Una persona fisica, A, detiene un conto di custodia presso C, uno scambio di cripto-attività di custodia che è un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione. All'inizio dell'anno, A detiene 5 unità di token di sicurezza X nel conto di custodia presso C. Nel corso dell'anno, A acquista altre 3 unità di token di sicurezza X e cede 2 unità. C comunica il saldo del conto di custodia ai sensi della parte A, punto 4. C comunica le cessioni e le acquisizioni di token di sicurezza X ai sensi del Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività e non è pertanto tenuta a comunicare gli introiti lordi derivanti dalle cessioni di token di sicurezza X ai sensi della parte A, punto 5, lettera b).
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Commentario alla sezione IV
1. La presente sezione definisce le procedure di adeguata verifica in materia fiscale per i nuovi conti di persone fisiche.
2. Ai sensi della parte A, all'atto di apertura del conto, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve:
acquisire un'autocertificazione, che può essere parte della documentazione di apertura del conto, che consenta alla suddetta istituzione finanziaria di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del titolare del conto; e
confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni ottenute dall'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione in relazione all'apertura del conto, ivi compresa l'eventuale documentazione raccolta in conformità delle procedure AML/KYC.
2 bis Sebbene, in linea di principio, l'autocertificazione debba essere ottenuta il giorno dell'apertura del conto, vi può essere un numero limitato di circostanze in cui, a causa delle specificità di un settore commerciale, non è possibile ottenere un'autocertificazione il "primo giorno" del processo di apertura del conto. Ad esempio, può accadere che un contratto assicurativo sia stato ceduto da una persona a un'altra, che il titolare del conto cambi a seguito di un'ordinanza giudiziaria, che una società di nuova costituzione sia in procinto di ottenere un NIF o che un investitore acquisti azioni di un trust di investimento sul mercato secondario. Inoltre, è noto che, anche quando si ottiene un'autocertificazione all'apertura del conto, la convalida dell'autocertificazione potrebbe non essere sempre completata il giorno dell'apertura del conto (ad esempio, nei casi in cui la convalida è un processo svolto da una funzione di back-office all'interno dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione). In tali circostanze, l'autocertificazione deve essere ottenuta e convalidata dall'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione il più rapidamente possibile, e comunque entro un periodo di 90 giorni e in tempo utile per poter adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione relativi al periodo di rendicontazione durante il quale il conto è stato aperto. A questo proposito, è previsto che le giurisdizioni dispongano di misure rigorose volte a garantire che vengano sempre ottenute autocertificazioni valide per i nuovi conti (come descritto al punto 18 del Commentario alla sezione IX).
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4.L'autocertificazione deve consentire di determinare la residenza o le residenze del titolare di conto ai fini fiscali. In linea di principio, una persona fisica avrà una sola giurisdizione di residenza. Tuttavia, una persona fisica può essere residente a fini fiscali in due o più giurisdizioni in base alle leggi nazionali di tali giurisdizioni. In tali circostanze, è previsto che tutte le giurisdizioni di residenza debbano essere dichiarate in un'autocertificazione e che l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione debba trattare il conto come un conto oggetto di comunicazione in relazione a ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione. Le leggi nazionali delle varie giurisdizioni stabiliscono le condizioni in base alle quali una persona fisica deve essere considerata "residente" ai fini fiscali. Esse prevedono i vari criteri di collegamento con una giurisdizione che, nelle leggi fiscali nazionali, costituiscono la base per una tassazione comprensiva (assoggettamento illimitato ad imposta). Tali leggi disciplinano altresì i casi in cui una persona fisica è considerata, secondo le leggi fiscali di una giurisdizione, residente in detta giurisdizione (ad esempio, diplomatici o altre persone al servizio del governo). Per risolvere i casi di doppia residenza, le convenzioni in materia fiscale contengono regole speciali che prediligono un legame con una giurisdizione rispetto al legame con un'altra giurisdizione ai fini di tali convenzioni. In linea di principio, una persona fisica sarà residente ai fini fiscali in una giurisdizione se, in base alle leggi di tale giurisdizione (comprese le convenzioni in materia fiscale), paga o dovrebbe pagare le imposte in tale giurisdizione in virtù del suo domicilio, della sua residenza o di qualsiasi altro criterio di natura analoga, e non solo da fonti in tale giurisdizione. Le persone fisiche con doppia residenza possono fare ricorso alle regole dirimenti contenute nelle convenzioni fiscali (se applicabili) per risolvere i casi di doppia residenza ai fini della determinazione della loro residenza fiscale (cfr. punto 23), fino al [data effettiva del CRS modificato]. Dopo il [data effettiva del CRS modificato], le persone fisiche con doppia residenza che sono (ri)documentate non possono fare ricorso alle regole dirimenti e dovranno dichiarare tutte le loro giurisdizioni di residenza.
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Requisiti per la validità dell'autocertificazione
7. Un'"autocertificazione" è una certificazione fornita da un titolare di conto che riporta lo stato del titolare del conto o qualsiasi altra informazione suscettibile di essere ragionevolmente richiesta dall'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione per adempiere ai propri obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione, ad esempio se il titolare di conto è residente ai fini fiscali in una giurisdizione oggetto di comunicazione. Rispetto ai nuovi conti di persone fisiche un'autocertificazione è valida solo se è firmata (o altrimenti esplicitamente confermata) dal titolare di conto, è datata al più tardi alla data di ricevimento e contiene le seguenti informazioni relative al titolare di conto:
a) nome;
b) indirizzo di residenza;
c) giurisdizione o giurisdizioni di residenza ai fini fiscali;
d) NIF in relazione a ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione (cfr. punto 8); e
e) data di nascita (cfr. punto 8).
L'autocertificazione può essere precompilata dall'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione così da includere le informazioni sul titolare di conto, ad eccezione della giurisdizione o delle giurisdizioni di residenza ai fini fiscali, se sono già disponibili nei suoi registri.
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11. L'autocertificazione può essere firmata (o altrimenti esplicitamente confermata) da qualsiasi persona autorizzata a firmare per conto del titolare di conto ai sensi della legislazione nazionale. Per persona autorizzata a firmare un'autocertificazione si intende generalmente l'esecutore di una successione ereditaria, una persona con un titolo equivalente nonché qualsiasi altra persona autorizzata per iscritto dal titolare di conto a firmare la documentazione per conto di quest'ultimo.
11 bis Un'autocertificazione è considerata come esplicitamente confermata laddove la persona che la produce dichiara all'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione che riconosce in modo inequivocabile di confermare le dichiarazioni rese per il tramite dell'autocertificazione. In tutti i casi, è previsto che l'autocertificazione venga acquisita dall'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione in una maniera che dimostri in modo credibile che l'autocertificazione è stata confermata esplicitamente (ad es. registrazione vocale, impronta digitale, ecc.). L'approccio adottato dall'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione per ottenere l'autocertificazione dovrebbe essere conforme alle procedure seguite dall'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione per l'apertura del conto. Oltre all'autocertificazione stessa, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve conservare una registrazione di questo processo a fini di audit.
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Ragionevolezza delle autocertificazioni
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25. Nel caso di un'autocertificazione che altrimenti non supererebbe il test di ragionevolezza, è previsto che nel corso delle procedure di apertura del conto l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione ottenga i) un'autocertificazione valida, oppure ii) una spiegazione ragionevole e la documentazione (a seconda dei casi) a sostegno della ragionevolezza dell'autocertificazione (conservando una copia o un'annotazione di tale spiegazione e documentazione). Esempi di tali "spiegazioni ragionevoli" includono una dichiarazione da parte della persona fisica che attesti che 1) è uno studente presso un istituto di istruzione nella giurisdizione pertinente ed è in possesso del relativo visto (se applicabile); 2) è un insegnante, un tirocinante o uno stagista presso un istituto di istruzione nella giurisdizione pertinente o un partecipante a un programma di scambio educativo o culturale, ed è in possesso del relativo visto (se applicabile); 3) è una persona fisica straniera assegnata a una rappresentanza diplomatica o a una posizione in un consolato o in un'ambasciata nella giurisdizione interessata; oppure 4) è un lavoratore frontaliero o un dipendente che lavora su un camion o un treno che viaggia tra diverse giurisdizioni. I seguenti esempi illustrano l'applicazione del presente punto: al momento dell'apertura del conto, un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione ottiene un'autocertificazione per il titolare di conto. La giurisdizione di residenza a fini fiscali contenuta nell'autocertificazione non coincide con l'indirizzo di residenza contenuto nella documentazione raccolta ai sensi delle procedure AML/KYC. Il titolare del conto spiega di essere un diplomatico di una determinata giurisdizione e che, di conseguenza, è residente in tale giurisdizione; presenta inoltre il passaporto diplomatico. Poiché l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione ha ottenuto una spiegazione ragionevole e una documentazione a sostegno della ragionevolezza dell'autocertificazione, quest'ultima supera il test di ragionevolezza.
25 bis Analogamente, se un titolare di conto indica in un'autocertificazione di non avere una residenza a fini fiscali, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve confermare la ragionevolezza dell'autocertificazione sulla base di altra documentazione, compresa quella raccolta ai sensi delle procedure AML/KYC di cui dispone. Ad esempio, il fatto che l'autocertificazione indichi che il titolare di conto non ha una residenza a fini fiscali, ma che l'altra documentazione in archivio contiene un indirizzo, costituisce un motivo per dubitare della validità dell'autocertificazione. In questi casi, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve assicurarsi di ottenere una spiegazione ragionevole e una documentazione, se del caso, che supporti la ragionevolezza dell'autocertificazione. Se l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non ottiene una spiegazione convincente circa la ragionevolezza dell'autocertificazione, non può avvalersi dell'autocertificazione e deve ottenere una nuova autocertificazione valida dal titolare di conto.
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Commentario alla sezione V
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Parte D – Procedure di verifica
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Parte D, punto 2 – Procedura di verifica delle persone che esercitano il controllo
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20. Ai sensi della parte D, punto 2, lettera a), al fine di determinare se il titolare del conto è un'entità non finanziaria passiva, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve acquisire un'autocertificazione dal titolare del conto per determinare il suo status, a meno che, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili (cfr. precedente punto 12), non possa ragionevolmente determinare che il titolare del conto è un'entità non finanziaria attiva o un'istituzione finanziaria diversa da un'entità di investimento gestita professionalmente che risiede in una giurisdizione non partecipante di cui alla sezione VIII, parte A, punto 6, lettera b), che non è un'Istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante. Ad esempio, un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione può ragionevolmente determinare che il titolare del conto è un'entità non finanziaria attiva laddove al titolare del conto è fatto divieto di condurre attività od operazioni, o detenere attività, per la produzione di reddito passivo (cfr. punto 126 del Commentario alla sezione VIII). L'autocertificazione atta a stabilire lo status del titolare del conto deve essere conforme ai requisiti per la validità dell'autocertificazione relativi ai conti preesistenti di entità (cfr. precedenti punti 13-17). Un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione che non sia in grado di determinare lo status del titolare del conto quale entità non finanziaria attiva o un'istituzione finanziaria diversa da un'entità di investimento gestita professionalmente non partecipante deve presumere che si tratti di un'entità non finanziaria passiva.
21. Ai sensi della parte D, punto 2, lettera b), al fine di determinare le persone che esercitano il controllo di un titolare del conto, un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate in conformità alle Procedure AML/KYC a norma della Raccomandazione n. 10 del GAFI, nel caso in cui una società quotata in borsa eserciti il controllo su un titolare del conto che è un'entità non finanziaria passiva non è necessario determinare le persone che esercitano il controllo di tale società, se quest'ultima è già soggetta a obblighi di comunicazione che garantiscono un'adeguata trasparenza delle informazioni sul beneficiario effettivo.
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Commentario alla sezione VI
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4 bis In un numero limitato di circostanze in cui non sia possibile ottenere o convalidare un'autocertificazione all'atto di apertura del conto, l'autocertificazione deve essere ottenuta e convalidata dall'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione il più rapidamente possibile, e comunque entro un periodo di 90 giorni e in tempo utile per poter adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione relativi al periodo di rendicontazione durante il quale il conto è stato aperto (cfr. punto 2bis del Commentario alla sezione IV).
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7. L'autocertificazione deve consentire di determinare la residenza o le residenze del titolare di conto ai fini fiscali. Nella prassi può essere raro che un'entità sia soggetta a imposizione fiscale quale residente in più di una giurisdizione, sebbene ovviamente possibile. In tali circostanze, è previsto che tutte le giurisdizioni di residenza debbano essere dichiarate in un'autocertificazione e che l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione debba trattare il conto come un conto oggetto di comunicazione in relazione a ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione. Le leggi nazionali delle varie giurisdizioni stabiliscono le condizioni in base alle quali un'entità deve essere considerata "residente" ai fini fiscali. Sono contemplate vari criteri di collegamento con una giurisdizione che, nelle leggi fiscali nazionali, costituiscono la base di una tassazione comprensiva (assoggettamento illimitato all'imposta). Per risolvere i casi di doppia residenza, le convenzioni in materia fiscale contengono regole speciali che prioritizzano un collegamento con una giurisdizione rispetto al collegamento con un'altra giurisdizione ai fini di tali convenzioni. In linea di principio, un'entità sarà residente ai fini fiscali in una giurisdizione se, in base alle leggi di tale giurisdizione (comprese le convenzioni in materia fiscale), paga o dovrebbe pagare le imposte in tale giurisdizione in virtù del suo domicilio, della sua residenza, della sua sede di gestione o costituzione, o di qualsiasi altro criterio di natura analoga, e non solo derivante da fonti in tale giurisdizione. Le entità con doppia residenza possono fare ricorso alle regole dirimenti contenute nelle convenzioni fiscali (se applicabili) per risolvere i casi di doppia residenza ai fini della determinazione della loro residenza fiscale (cfr. punto 13), fino al [data effettiva del CRS modificato]. Dopo il [data effettiva del CRS modificato], le entità con doppia residenza che sono (ri)documentate non possono fare ricorso alle regole dirimenti e dovranno dichiarare tutte le loro giurisdizioni di residenza.
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Parte A, punto 2 – Procedura di verifica delle persone che esercitano il controllo
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19. Ai sensi della parte A, punto 2, paragrafo b), ai fini della determinazione delle persone che esercitano il controllo sul titolare del conto, un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate secondo le procedure AML/KYC, a condizione che tali procedure siano conformi alle Raccomandazioni del GAFI nn. 10 e 25 (adottate nel febbraio 2012). Se l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non è tenuta per legge ad applicare procedure AML/KYC conformi alle Raccomandazioni del GAFI del 2012, deve applicare procedure sostanzialmente simili ai fini della determinazione delle persone che esercitano il controllo. A norma della Raccomandazione n. 10 del GAFI, nel caso in cui una società quotata in borsa eserciti il controllo su un titolare del conto che è una entità non finanziaria passiva non è necessario determinare le persone che esercitano il controllo di tale società, se quest'ultima è già soggetta a obblighi di comunicazione che garantiscono un'adeguata trasparenza delle informazioni sul beneficiario effettivo.
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Commentario alla sezione VII
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Parte A – Attendibilità delle autocertificazioni e delle prove documentali
2. La parte A descrive gli standard di conoscenza applicabili a un'autocertificazione o a una prova documentale. Essa stabilisce che un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non può considerare attendibili un'autocertificazione o prove documentali qualora essa sia a conoscenza (ovvero conoscenza effettiva) o abbia motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione o le prove documentali sono inesatte o inattendibili.
3. Si ritiene che un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione abbia motivo di essere a conoscenza del fatto che un'autocertificazione o una prova documentale è inaffidabile o non corretta se la sua conoscenza dei fatti o delle dichiarazioni contenute nell'autocertificazione o in altra documentazione, compresa la conoscenza degli eventuali responsabili del rapporto (cfr. punti 38-42 e 50 del Commentario alla sezione III), è tale che una persona ragionevolmente prudente nella stessa posizione dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione metterebbe in dubbio quanto in essa contenuto. Inoltre, si considera che un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione ha motivo di essere a conoscenza che un'autocertificazione o una prova documentale è inaffidabile o non corretta se nella documentazione o nei fascicoli del conto dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione sono contenute informazioni incompatibili con la dichiarazione della persona in merito al suo status.
3 bis Nel confermare la ragionevolezza di un'autocertificazione, le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione possono trovarsi di fronte a casi in cui un titolare del conto o una persona che esercita il controllo abbia fornito una documentazione rilasciata nell'ambito di programmi per la concessione della cittadinanza o della residenza a fronte di investimenti (programma CBI/RBI), che consente a una persona fisica straniera di ottenere la cittadinanza o i diritti di residenza temporanea o permanente a fronte di investimenti locali o dietro versamento di un pagamento forfettario. Alcuni programmi CBI/RBI ad alto rischio potrebbero essere utilizzati impropriamente per eludere gli obblighi di comunicazione ai sensi del CRS. Tali programmi CBI/RBI potenzialmente ad alto rischio consentono al contribuente di accedere a una bassa aliquota dell'imposta sul reddito personale relativamente ad attività finanziarie offshore e non richiedono una presenza fisica significativa nella giurisdizione che offre il programma CBI/RBI. L'OCSE si impegna a pubblicare sul proprio sito web informazioni su tali programmi CBI/RBI potenzialmente ad alto rischio. Ci si attende che le istituzioni finanziarie dichiaranti si basino sulle informazioni pubblicate dall'OCSE per stabilire se hanno motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione è errata o inaffidabile. In particolare, se l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione nutre dubbi sulla residenza fiscale di un titolare del conto o di una persona che esercita il controllo in relazione al fatto che tale persona dichiara di risiedere in una giurisdizione che offre un programma CBI/RBI potenzialmente ad alto rischio, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non dovrebbe considerare attendibile tale autocertificazione fino a quando non avrà adottato ulteriori misure per accertare la residenza fiscale o le residenze fiscali di tali persone, anche ponendo ulteriori domande. Esempi di tali domande possono includere se il titolare del conto 1) ha ottenuto diritti di residenza nel quadro di un programma CBI/RBI; 2), detiene diritti di residenza in una o più giurisdizioni; 3) ha trascorso più di 90 giorni in una o più giurisdizioni nel corso dell'anno precedente, nonché 4) le giurisdizioni in cui il titolare del conto ha presentato la dichiarazione dei redditi personali nel corso dell'anno precedente. Le risposte a queste domande, accompagnate dalla relativa documentazione di supporto, se del caso, dovrebbero aiutare l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione ad accertare se l'autocertificazione supera il test di ragionevolezza.
Standard di conoscenza applicabili alle autocertificazioni
4. Si ritiene che un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione abbia motivo di essere a conoscenza che un'autocertificazione fornita da una persona è inaffidabile o non corretta se l'autocertificazione è incompleta in relazione a qualsiasi voce dell'autocertificazione relativa alle le dichiarazioni rese dalla persona, se l'autocertificazione contiene informazioni che non sono coerenti con le dichiarazioni fornite da detta persona o se l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione dispone di altre informazioni sul conto che non coincidono con quanto dichiarato da tale persona. Si suppone che un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione che si avvale di un fornitore di servizi per la verifica e la gestione di un'autocertificazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza dei fatti di cui è a conoscenza il fornitore di servizi.
4 bis Si ritiene che un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione abbia motivo di essere a conoscenza che un'autocertificazione è inaffidabile o non corretta se l'autocertificazione non presenta un NIF e se le informazioni diffuse dall'OCSE indicano che la giurisdizione oggetto di dichiarazione rilascia NIF a tutti i residenti fiscali. Lo Standard comune di comunicazione di informazioni non richiede che un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione confermi il formato e le altre specifiche di un NIF con le informazioni diffuse dall'OCSE. Tuttavia, le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione potrebbero voler agire in tal senso al fine di migliorare la qualità delle informazioni raccolte e ridurre al minimo l'onere amministrativo associato a qualsiasi controllo successivo relativo alla comunicazione di un NIF errato. In questo caso, dette istituzioni possono anche utilizzare i siti web regionali e nazionali che forniscono un modulo di controllo del NIF per verificare ulteriormente l'accuratezza del NIF fornito nell'autocertificazione.
4 ter Può verificarsi che cambino le procedure AML/KYC da applicare da parte delle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione. A questo proposito, la sezione VIII, parte E, punto 2) stabilisce che per "procedure AML/KYC" si intendono le procedure di adeguata verifica in materia fiscale della clientela di un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione in conformità degli obblighi di antiriciclaggio e obblighi analoghi a cui tale istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è soggetta. Di conseguenza, per l'esecuzione delle procedure di adeguata verifica di cui alle sezioni III-VII, le procedure AML/KYC applicabili sono quelle a cui l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è soggetta in un determinato momento, a condizione che, per i nuovi conti, tali procedure siano conformi alle Raccomandazioni del GAFI del 2012. In caso di modifica delle procedure AML/KYC applicabili (ad esempio, in seguito all'attuazione di nuove Raccomandazioni del GAFI da parte di una giurisdizione), alle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione potrebbe essere richiesto di raccogliere e conservare informazioni aggiuntive ai fini delle procedure AML/KYC in tale giurisdizione. Ai fini delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni III-VII e in linea con il punto 17 del Commentario alla sezione III, le informazioni aggiuntive ottenute nell'ambito di tali procedure AML/KYC modificate devono essere utilizzate per determinare se è occorso un cambiamento di circostanze in relazione all'identità e/o allo status di soggetto all'obbligo di comunicazione per i titolari del conto e/o per le persone che esercitano il controllo. Come spiegato nel precedente punto 4, se le informazioni aggiuntive ottenute non coincidono con le dichiarazioni formulate da una persona in un'autocertificazione, allora è occorso un cambiamento di circostanze e l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione avrà motivo di essere a conoscenza che un'autocertificazione è inaffidabile o non corretta.
[…]
Parte A bis– Mancanza temporanea di autocertificazione
10 bis La parte A bis descrive la procedura speciale di adeguata verifica che deve essere temporaneamente applicata nelle circostanze eccezionali in cui un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non possa ottenere e convalidare un'autocertificazione in relazione a un nuovo conto in tempo utile per adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione relativi al periodo di riferimento durante il quale il conto è stato aperto. Laddove non è possibile ottenere o convalidare l'autocertificazione in relazione a un nuovo conto di persona fisica, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve applicare in misura temporanea le procedure di adeguata verifica in materia fiscale per i conti preesistenti di persone fisiche a norma della sezione III. Analogamente, laddove non è possibile ottenere o convalidare l'autocertificazione in relazione a un nuovo conto di entità, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve applicare in misura temporanea le procedure di adeguata verifica in materia fiscale per i conti preesistenti di entità a norma della sezione V.
10 ter In deroga alle disposizioni che precedono, ai fini della sezione I, parte A, punto 2, tali conti devono essere comunicati quali nuovi conti.
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Commentario alla sezione VIII
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Parte A – Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione
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Parte A, punti da 3) a (811) – Istituzione finanziaria
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Istituzione di custodia
9. Nella parte A, punto 4), si definisce "istituzione di custodia" ogni entità che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, attività finanziarie per conto di terzi.
10. Si definisce inoltre il significato di "parte sostanziale". Un'entità detiene attività finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo dell'entità attribuibile alla detenzione di attività finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20 % del reddito lordo dell'entità nel corso del minore tra:
il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (ovvero l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno solare) precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o
il periodo nel corso del quale l'entità è esistita
Per "reddito dell'entità attribuibile alla detenzione di attività finanziarie e servizi finanziari correlati" si intendono le commissioni di custodia, di tenuta del conto e di trasferimento; le commissioni e gli onorari derivanti dall'esecuzione e dalla determinazione del prezzo delle operazioni in titoli in relazione alle attività finanziarie detenute in custodia; il reddito derivante dall'estensione del credito ai clienti in relazione alle attività finanziarie detenute in custodia (o acquisite tramite tale estensione del credito); il reddito derivante dal differenziale bid-ask delle attività finanziarie detenute in custodia; e le commissioni per la fornitura di consulenza finanziaria in relazione alle attività finanziarie detenute (o potenzialmente da detenere) in custodia dall'entità; e per i servizi di compensazione e di regolamento.
10 bis Il reddito attribuibile alla detenzione di servizi finanziari correlati comprende anche le commissioni e gli onorari derivanti dalla detenzione, dal trasferimento e dallo scambio di cripto-attività pertinenti detenute in custodia.
10 ter Ai fini del test del reddito lordo, occorre tenere conto di tutti i compensi per le attività pertinenti di un'entità, indipendentemente dal fatto che questi siano corrisposti direttamente all'entità a cui si applica il test o a un'altra entità. Ad esempio, in alcuni casi, uno studio contabile o uno studio legale istituisce un trust per un cliente e, nell'ambito di tale processo, nomina un amministratore fiduciario. Il cliente paga quindi tale studio contabile o studio legale per tutti i servizi resi in relazione alla costituzione del trust, compresa la nomina dell'amministratore fiduciario e altri servizi fiduciari. Di conseguenza, l'amministratore fiduciario non riceve un compenso diretto per i suoi servizi, in quanto questi vengono corrisposti allo studio contabile o legale come parte del pacchetto complessivo. Tale dinamica può sorgere anche nel contesto delle entità che forniscono servizi di custodia, se le commissioni per tali servizi sono pagate a un'altra entità. In entrambi i casi, tali compensi devono essere presi in considerazione ai fini del test del reddito lordo.
11. Le entità che custodiscono attività finanziarie per conto di altri, come le banche di custodia, gli intermediari e i depositari centrali di titoli, sono generalmente considerate istituzioni di custodia. Le entità che non custodiscono attività finanziarie per conto di altri, come gli intermediari di assicurazione, non saranno considerate istituzioni di custodia.
11 bis Per le attività finanziarie emesse sotto forma di cripto-attività pertinenti, con "custodia" si intende anche la custodia o l'amministrazione di strumenti che consentono il controllo su tali attività (ad esempio, le chiavi private), nella misura in cui l'entità ha la capacità di gestire, negoziare o trasferire a terzi le attività finanziarie sottostanti per conto dell'utente. Di conseguenza, un'entità che offra esclusivamente servizi di custodia o di sicurezza per le chiavi private di tali attività finanziarie non sarebbe considerata un'istituzione di custodia.
Istituzione di deposito
12. Nella parte A, punto 5), per "istituzione di deposito" si intende un'entità che a) accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare; o b) detiene prodotti specificati di moneta elettronica o valute digitali della banca centrale a beneficio dei clienti.
13. Si considera che un'entità è impegnata in accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria "attività bancaria o similare" se, nell'ambito della propria ordinaria attività con i clienti, l'entità accetta depositi o altri investimenti simili in fondi e svolge regolarmente, o è autorizzata a svolgere, una o più tra le seguenti attività:
a) emettere prestiti personali, ipotecari, industriali o di altro tipo o concedere altre estensioni di credito;
b) acquistare, vendere, scontare o negoziare crediti, obbligazioni rateali, cambiali, tratte, assegni, titoli cambiari, accettazioni o altri titoli di credito;
c) emettere lettere di credito e negoziazione di tratte emesse in base ad esse;
d) fornire servizi di trust o fiduciari;
e) finanziare operazioni in valuta estera; o
f) stipulare, acquistare o cedere leasing finanziari o beni in leasing.
Si considera che un'entità non svolge accetta depositi nell'ambito della propria attività bancaria ordinaria o similare se l'entità accetta esclusivamente depositi da persone come garanzia o collaterale in virtù di una vendita o di un leasing di proprietà o in virtù di un accordo di finanziamento simile tra tale entità e la persona che detiene il deposito presso l'entità.
14. Le casse di risparmio, le banche commerciali, le associazioni di risparmio e prestito e le cooperative di credito sono generalmente considerate istituti di deposito. Tuttavia, il fatto che un'entità svolga un'attività bancaria o simile viene determinato in base al carattere delle attività effettive di tale entità.
14. Si considera altresì che un'entità è un'istituzione di deposito se detiene prodotti specificati di moneta elettronica, o valute digitali della banca centrale a beneficio dei clienti. Nella maggior parte dei casi, detta entità sarà l'emittente dei prodotti specificati di moneta elettronica e le valute digitali della banca centrale. L'istituzione di deposito che detiene prodotti specificati di moneta elettronica emessi sotto forma di cripto-attività è comunemente un prestatore di servizi di scambio di cripto-attività di custodia o prestatore di portafoglio digitale.
[…]
Entità di investimento
[…]
16. Nella parte A, punto 6), lettera a) è definito il primo tipo di "entità di investimento" quale entità che svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività od operazioni per un cliente o per conto di un cliente:
a) negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.), valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari o negoziazione di future su merci quotate;
b) gestione individuale e collettiva di portafoglio; o
c) altre forme di investimento, amministrazione o gestione di attività finanziarie, o denaro (incluse valute digitali della banca centrale), o cripto-attività pertinenti per conto di terzi.
Tali attività od operazioni non contemplano la prestazione di consulenza non vincolante in materia di investimenti a un cliente. Ai fini della parte A, punto 6), lettera a), il termine "cliente" include il detentore di quote nel capitale di rischio di un veicolo di investimento collettivo, per cui si ritiene che il veicolo di investimento collettivo svolga le proprie attività od operazioni come un'impresa. Ai fini della parte A, lettera a), punto iii), il termine "investimento, amministrazione o gestione" non comprende la prestazione di servizi consistenti in operazioni di scambio per i clienti o per conto di clienti.
17. Nella parte A, punto 6), lettera b) si definisce il secondo tipo di "entità di investimento" un'entità il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di attività finanziarie o cripto-attività pertinenti, se l'entità è gestita da un'altra entità che è un'istituzione di deposito, un'istituzione di custodia, un'impresa di assicurazioni specificata o un'entità di investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera a). Si considera che un'entità "è gestita da" un'altra entità se l'entità che la gestisce svolge, direttamente o tramite un altro fornitore di servizi, una qualsiasi delle attività od operazioni descritte nella parte A, punto 6), lettera a) per conto dell'entità gestita. Tuttavia, un'entità non gestisce un'altra entità se non possiede l'autorità discrezionale di gestire le attività dell'entità (in tutto o in parte). Qualora sia gestita da un insieme di istituzioni finanziarie, entità non finanziarie o persone fisiche, l'entità è considerata gestita da un'altra entità che è un'istituzione di deposito, un'istituzione di custodia, un'impresa di assicurazioni specificata o un'entità di investimento descritta nella parte A, punto 6), lettera a), se una qualsiasi delle entità di gestione corrisponda a tale altra entità. Ad esempio, una società fiduciaria privata che funge da sede legale, agisce come agente registrato o svolge servizi amministrativi non correlati con le attività finanziarie, alle cripto-attività pertinenti o al denaro del trust, non svolge le attività e le operazioni descritte nella parte A, numero 6) lettera a) per conto del trust e quindi il trust non è "gestito dalla" società fiduciaria privata ai sensi della parte A, punto 6), lettera b). Inoltre, un'entità che investe tutte le proprie attività, o una parte di esse, in un fondo comune di investimento, in un fondo indicizzato quotato o in un veicolo simile non sarà considerata "gestita dal" fondo comune di investimento, dal fondo indicizzato quotato o da un veicolo simile. In entrambi questi esempi, è necessario determinare se l'entità è gestita da un'altra entità al fine di accertare se la prima entità rientra nella definizione di entità d'investimento, come indicato nella parte A, punto 6, lettera b).
18. Un'entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività economiche di cui alla parte A, punto 6, lettera a), o il reddito lordo di un'entità è attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di attività finanziarie o cripto-attività pertinenti ai fini della parte A, punto 6, lettera b), se il reddito lordo dell'entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 % del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra:
il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o
il periodo nel corso del quale l'entità è esistita.
Come chiarito nel precedente punto 10 ter, ai fini del test del reddito lordo, occorre tenere conto di tutti i compensi per le attività pertinenti di un'entità, indipendentemente dal fatto che tali compensi siano corrisposti direttamente all'entità a cui si applica il test o a un'altra entità.
19. Il termine "entità d'investimento", come definito nella parte A, punto 6), non include un'entità che è un'entità non finanziaria attiva perché tale entità soddisfa uno dei criteri di cui alla parte D, punto 9), lettera d) (ossia entità non finanziaria attiva e centri di tesoreria che sono membri di un gruppo non finanziario; entità non finanziarie attive di start-up; entità non finanziarie attive in fase di liquidazione o di uscita da bancarotta).
20. Un'entità è generalmente considerata un'entità di investimento se opera o si presenta come un veicolo di investimento collettivo, un fondo comune, un fondo indicizzato quotato, un fondo di private equity, un fondo di hedge fund, un fondo di venture capital, un fondo di leveraged buy-out o qualsiasi altro veicolo di investimento simile costituito con una strategia di investimento che prevede l'investimento, il reinvestimento o la negoziazione di attività finanziarie o cripto-attività pertinenti. Un'entità che svolge principalmente attività di investimento, amministrazione o gestione di interessi diretti non debitori in proprietà immobiliari per conto di terzi, come ad esempio un tipo di trust di investimento immobiliare, non è considerata un'entità di investimento.
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Attività finanziaria
[…]
24. In tale contesto, nella parte A, punto 7), il termine "attività finanziaria" include valori mobiliari (ad esempio azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o trust diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, swap (ad esempio swap su tassi di interesse, swap di valute, swap di basi, cap di tasso di interesse, floor di tasso di interesse, swap su merci quotate, swap su titoli azionari, swap su indici azionari e accordi analoghi), contratti assicurativi o contratti di rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su futures o forward od opzioni) in valori mobiliari, cripto-attività pertinenti, in società di persone, in merci quotate, in swap, in contratti di assicurazione o contratti di rendita. Tuttavia, il termine "attività finanziaria" non include interessi diretti non debitori su beni immobili; o una merce che sia un bene fisico, come il grano.
[…]
25 bis In ogni caso, la determinazione del fatto che un'attività può essere considerata un'attività finanziaria è indipendente dalla forma in cui tale attività è emessa. Pertanto, un'attività emessa sotto forma di cripto-attività può essere al contempo un'attività finanziaria.
[…]
Prodotto specificato di moneta elettronica
29 bis Nella parte A, punto 9, il termine "prodotto specificato di moneta elettronica" indica qualsiasi prodotto che sia:
a) una rappresentazione digitale di un'unica moneta fiduciaria;
b) emesso al ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento;
c) rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente denominato nella medesima moneta fiduciaria:
d) accettato in pagamento da persone fisiche o giuridiche diverse dall'emittente di moneta elettronica; e
e) in virtù di obblighi normativi a cui l'emittente è soggetto, rimborsabile in qualsiasi momento e al valore nominale per la stessa moneta fiduciaria su richiesta del detentore del prodotto.
Il termine "prodotto specificato di moneta elettronica" non include un prodotto creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un'altra persona su istruzioni del cliente. Un prodotto non è creato al solo scopo di agevolare il trasferimento di fondi se, nel corso della normale attività dell'entità che effettua il trasferimento, i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il ricevimento delle istruzioni per facilitare il trasferimento o, in mancanza di istruzioni, se i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il loro ricevimento.
29 ter A norma della parte A, punto 9), lettera a), al fine di essere considerato un prodotto specificato di moneta elettronica, un prodotto deve essere una rappresentazione digitale di un'unica moneta fiduciaria. Si ritiene che un prodotto rappresenti e rifletta digitalmente il valore della moneta fiduciaria in cui è denominato. Di conseguenza, un prodotto che riflette il valore di più valute o attività non è un prodotto specificato di moneta elettronica.
29 quater La parte A, punto 9), lettera b) stabilisce che il prodotto deve essere emesso al ricevimento di fondi. Questa parte della definizione indica che un prodotto specificato di moneta elettronica è un prodotto prepagato. L'atto di "emettere" è interpretato in senso lato, in modo da includere l'attività di messa a disposizione del valore memorizzato prepagato e dei mezzi di pagamento in cambio di fondi. A questo proposito, possono essere "emessi" sia prodotti memorizzati elettronicamente che magneticamente, compresi i conti di pagamento online e le carte fisiche che utilizzano la tecnologia a banda magnetica. Inoltre, questa lettera stabilisce che il prodotto deve essere emesso allo scopo di effettuare operazioni di pagamento.
29 quinquies Nella parte A, punto 9), lettera c), è previsto che per essere un prodotto specificato di moneta elettronica un prodotto deve essere rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente denominato nella medesima moneta fiduciaria. A questo proposito, un "credito" include qualsiasi credito monetario nei confronti dell'emittente, che riflette il valore della moneta fiduciaria rappresentata dal prodotto di moneta elettronica emesso al cliente.
29 sexies La parte A, punto 9), lettera d) stabilisce che per essere considerato un prodotto specificato un prodotto deve essere accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall'emittente di moneta elettronica, laddove tali terzi devono accettare il prodotto di moneta elettronica quale mezzo di pagamento. Di conseguenza, non costituiscono prodotti specificati di moneta elettronica specifici strumenti prepagati su cui è memorizzato il valore monetario, sviluppati per rispondere a particolari esigenze e che possono essere utilizzati solo in modo limitato, perché permettono al detentore di moneta elettronica di acquistare beni o servizi soltanto nella sede dell'emittente di moneta elettronica o nell'ambito di una rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da un accordo commerciale con un'emittente professionale, o perché possono essere utilizzati unicamente per acquistare una gamma limitata di beni o servizi.
29 septies La parte A, punto 9), lettera e), dispone che l'emittente del prodotto deve essere soggetto a vigilanza per garantire che il prodotto sia rimborsabile in qualsiasi momento e al valore nominale nella medesima moneta fiduciaria su richiesta del detentore del prodotto, per essere considerato un prodotto specificato di moneta elettronica. A questo proposito, la "medesima" moneta fiduciaria si riferisce alla moneta fiduciaria di cui il prodotto di moneta elettronica è una rappresentazione digitale. Nel procedere a un riscatto, si riconosce che l'emittente può detrarre dall'importo del riscatto eventuali commissioni o costi di transazione.
29 octies La definizione esclude i prodotti creati esclusivamente per facilitare il trasferimento di fondi secondo le istruzioni di un cliente e che non possono essere utilizzati per memorizzare valore. Ad esempio, tali prodotti possono essere utilizzati per consentire a un datore di lavoro di trasferire lo stipendio mensile ai propri dipendenti o per consentire a un lavoratore migrante di trasferire fondi a parenti che vivono in un altro Paese. Un prodotto non è creato al solo scopo di agevolare il trasferimento di fondi se, nel corso della normale attività dell'entità che effettua il trasferimento, i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il ricevimento delle istruzioni per facilitare il trasferimento o, in mancanza di istruzioni, se i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il loro ricevimento.
Valuta digitale della banca centrale, moneta fiduciaria, cripto-attività, cripto-attività pertinente e operazione di scambio
I termini "valuta digitale della banca centrale", "moneta fiduciaria", "cripto-attività", "cripto-attività pertinente" e "operazione di scambio" dovrebbero essere interpretati in conformità con il Commentario al quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività.
[…]
Parte B – Istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione
[…]
Parte B, punto 1 – In generale
30. La parte B, punto 1), elenca le varie categorie di istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione (ovvero istituzioni finanziarie che sono esentate dall'obbligo di comunicazione). Per "istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione" si intende qualsiasi istituzione finanziaria che è:
a) un'entità statale, un'organizzazione internazionale o una banca centrale, tranne per quanto riguarda:
i. un pagamento derivante da un obbligo detenuto in connessione con un tipo di attività finanziaria commerciale svolta da un'impresa di assicurazioni specificata, un'istituzione di custodia o un'istituzione di deposito; o
ii. l'attività di mantenimento di valute digitali della banca centrale per titolari di conti che non sono istituzioni finanziarie, entità statali, organizzazioni internazionali o banche centrali.
[…]
Paragrafi B, punti da 2) a 4) – Entità governativa, organizzazione internazionale e banca centrale
31. Un'istituzione finanziaria che sia un'entità governativa, un'organizzazione internazionale o una banca centrale è un'istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione, ai sensi della parte B, punto 1), lettera a), tranne che per quanto riguarda un pagamento derivante da un obbligo detenuto in connessione con un tipo di attività finanziaria commerciale svolta da un'impresa di assicurazioni specificata, un'istituzione di custodia o un'istituzione di deposito. A norma della parte B, punto 1), lettera a), punto i), un'istituzione finanziaria che è un'entità governativa, un'organizzazione internazionale o una banca centrale è un'istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione. Tuttavia, ai sensi della parte B, punto 1), lettera a), punto i) tale esclusione non si applica rispetto a un pagamento derivante da un obbligo detenuto in connessione con un tipo di attività finanziaria commerciale svolta da un'impresa di assicurazioni specificata, un'istituzione di custodia o un'istituzione di deposito. Analogamente, ai sensi della parte B, punto 1), lettera a), punto ii), l'esclusione non si applica all'attività di mantenimento di valute digitali della banca centrale per titolari di conti che non sono istituzioni finanziarie, entità statali, organizzazioni internazionali o banche centrali. Pertanto, ad esempio, una banca centrale che svolge un'attività finanziaria, ad esempio agendo come intermediario per conto di terzi in una funzione diversa da quella idi banca centrale, non è un'istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione ai sensi della parte B, punto 1), lettera a), punto i) per quanto riguarda i pagamenti ricevuti in relazione a un conto detenuto relativamente a tale attività. Analogamente, ai sensi della parte B, punto 1), lettera a), punto ii), l'attività di mantenimento di valute digitali della banca centrale per titolari di conti che non sono istituzioni finanziarie, entità statali, organizzazioni internazionali o banche centrali è altresì un'attività in relazione alla quale la banca centrale non è da considerarsi un'istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione.
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Parte B, punti da 5) a 7) - Fondi
36. A norma della parte B, punto 5), per "fondo pensione ad ampia partecipazione" si intende un fondo istituito per erogare benefici pensionistici, indennità di invalidità o di decesso, oppure una combinazione di essi, a beneficiari che sono, o sono stati, dipendenti (o persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro quale corrispettivo di servizi prestati, a condizione che il fondo:
a) non abbia un unico beneficiario avente diritto a più del 5 % dell'attivo del fondo;
b) sia soggetto alla regolamentazione pubblica e preveda la comunicazione delle informazioni alle autorità fiscali; e
c) soddisfi almeno uno dei requisiti elencati nella parte B, punto 5), lettera c) (ovvero il fondo è generalmente esente dall'imposta sui redditi da capitale; il fondo riceve la maggior parte dei propri contributi dai datori di lavoro che lo finanziano; le distribuzioni o i prelievi dal fondo sono ammessi solo se si verificano eventi specifici; i contributi al fondo da parte dei dipendenti sono limitati nell'importo).
36 bis La sezione VIII, parte B), punto 5), lettera a) prevede che, affinché un'istituzione finanziaria possa qualificarsi come istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione nell'ambito della categoria dei fondi pensione ad ampia partecipazione, l'istituzione finanziaria deve, tra l'altro, garantire di non possedere un beneficiario avente diritto a più del 5 % dell'attivo del fondo. Nel caso in cui il fondo sia suddiviso in comparti che funzionano in pratica come prodotti pensionistici separati, anche attraverso la segregazione delle attività, dei rischi e dei redditi attribuiti a tali comparti, il test per verificare se un singolo beneficiario ha diritto a più del 5 % dell'attivo del fondo deve essere applicato a livello di ciascun comparto.
Entità qualificata senza scopo di lucro
36 ter La parte B, dal punto 2) al 9) elenca le categorie di istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione: un'entità statale, un'organizzazione internazionale o una banca centrale, un fondo pensione ad ampia partecipazione, un fondo pensione a partecipazione ristretta, un fondo pensione di un'entità statale, di un'organizzazione internazionale o di una banca centrale o un emittente qualificato di carte di credito, nonché un veicolo di investimento collettivo esente.
36 quater Oltre a queste categorie, le giurisdizioni possono voler trattare le entità qualificate senza scopo di lucro come istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione. Le giurisdizioni che adottano questa disposizione facoltativa devono disporre di adeguati meccanismi giuridici e amministrativi per garantire che qualsiasi entità che rivendichi lo status di entità qualificata senza scopo di lucro soddisfi le condizioni descritte nella sezione VIII, parte D, punto 9), lettera h), prima che tale entità sia trattata come un'istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione.
36 quinquies Tra gli esempi di meccanismi appropriati figura un regime normativo dettagliato che indichi le condizioni in base alle quali un'entità può essere trattata come entità qualificata senza scopo di lucro, laddove un'autorità statale verifichi che l'entità soddisfi tali condizioni. Un meccanismo potrebbe essere appropriato anche nel caso in cui un'entità qualificata senza scopo di lucro debba ottenere una decisione favorevole da parte di un'autorità governativa o giudiziaria in merito al fatto che l'entità sia un'entità qualificata senza scopo di lucro; e , analogamente, un meccanismo di inserimento in un registro gestito dallo Stato, in base al quale le entità qualificate senza scopo di lucro devono richiedere di essere inserite in un registro pubblico (ad esempio, nel quadro di procedure volte a ottenere una qualifica nazionale come entità esente da imposte o per confermare la deducibilità fiscale delle donazioni effettuate nei confronti dell'ente di beneficenza). In ogni caso, prima di poter essere considerata un'entità qualificata senza scopo di lucro e, pertanto, un'istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione, è necessario ottenere la conferma, in base a tale meccanismo, che un'entità soddisfa le condizioni di cui alla sezione VIII, parte D, punto 9), lettera h).
36 sexies A condizione che la giurisdizione di attuazione desideri includere la categoria delle entità qualificate senza scopo di lucro e disponga, o preveda di disporre, dei necessari meccanismi di verifica giuridici e amministrativi, tale giurisdizione può modificare la sezione relativa alle istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione aggiungendo un termine supplementare, "entità qualificata senza scopo di lucro", nella parte B, punto 1), lettera f) e nella parte B, punto 10), che contenga un elenco delle categorie di entità nazionali che soddisfano le condizioni della parte B, punto 10) o che enunci genericamente le condizioni, come segue:
B. Istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione
1. Per "istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione" si intende qualsiasi istituzione finanziaria che è:
[…]
f) un'entità qualificata senza scopo di lucro.
[…]
10. Per "entità qualificata senza scopo di lucro" s'intende un'entità residente in [giurisdizione] che ha ottenuto una conferma dall'amministrazione fiscale [o altra autorità statale] di [giurisdizione] circa il soddisfacimento delle seguenti condizioni:
i) è costituita e gestita in [giurisdizione] esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative, oppure è stata costituita ed è gestita in [giurisdizione] ed è un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale;
ii) è esente dall'imposta sul reddito in [giurisdizione];
iii) non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;
iv) le leggi applicabili di [giurisdizione] o gli atti costitutivi dell'entità non consentono che il reddito o patrimonio dell'entità siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'entità non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'entità, o a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, ovvero a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'entità; e
v) le leggi applicabili di [giurisdizione] o gli atti costitutivi dell'entità prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'entità, tutto il suo patrimonio sia distribuito a un'entità statale o altra entità che soddisfi le condizioni stabilite da i) a v), o sia devoluto al governo di [giurisdizione] o a una sua suddivisione politica.
Parte C – Conto finanziario
[…]
Parte C, punto 2) – Conto di deposito
66. Per "conto di deposito" s'intende qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto di deposito a risparmio, ovvero un conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un'istituzione di deposito istituzione finanziaria nel corso di una normale attività bancaria o simile. Un conto di deposito include anche:
a) un importo detenuto da un'impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito o analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi;
b) un conto o un conto nozionale che rappresenta tutti i prodotti specificati di moneta elettronica detenuti a beneficio di un cliente; e
b) un conto che detiene una o più valute digitali della banca centrale a beneficio dei clienti.
[…]
67 bis Tutti i prodotti specificati di moneta elettronica che un'entità detiene a beneficio di un cliente sono considerati nel loro insieme come conto di deposito di tale cliente. Ai fini della determinazione del valore di tale conto di deposito, un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve aggregare il valore di tutti i prodotti specificati di moneta elettronica che il titolare del conto detiene presso l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione. Analogamente, qualsiasi accordo attraverso il quale l'entità detiene la valuta digitale della banca centrale a beneficio di un cliente sarà considerato come un conto di deposito. Nei casi in cui un prodotto specificato di moneta elettronica o una valuta digitale della banca centrale sia stata emessa come cripto-attività, si ritiene che un'entità detenga tale attività a beneficio di un cliente nella misura in cui custodisce o amministra gli strumenti che consentono il controllo sull'attività (ad esempio, le chiavi private) e l'entità ha la capacità di gestire, negoziare o trasferire a terzi l'attività sottostante per conto di tale cliente.
[…]
Parte C, punto 3) – Conto di custodia
68. La parte C, punto 3), definisce il termine "conto di custodia" come conto (diverso da un contratto di assicurazione o da un contratto di rendita) che detiene una o più attività finanziarie a beneficio di un'altra persona.
68 bis Un accordo per la custodia o l'amministrazione dello strumento che consente il controllo di una o più attività finanziarie emesse sotto forma di cripto-attività a beneficio di un'altra persona è altresì considerato come un conto di deposito, nella misura in cui l'entità ha la capacità di gestire, negoziare o trasferire a terzi le attività finanziarie sottostanti per conto della persona.
Parte C, punto 4) – Quote nel capitale di rischio
69. La definizione del termine "quote nel capitale di rischio" riguarda specificamente le quote nelle società di persone e nei trust. Nel caso di una società di persone che è un'istituzione finanziaria, il termine "quote nel capitale di rischio" indica una partecipazione al capitale o agli utili della società di persone. Nel caso di un trust che è un'istituzione finanziaria, una "quota nel capitale di rischio" si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Quanto applicato a un trust che è un'istituzione finanziaria si applica a un dispositivo giuridico equivalente o simile a un trust o a una fondazione che è un'istituzione finanziaria.
70. A norma della parte C, punto 4), una persona oggetto di comunicazione sarà considerata un beneficiario di un trust se essa ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso un intestatario), una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale. Le distribuzioni indirette da parte di un trust possono verificarsi quando il trust effettua pagamenti a terzi a beneficio di un'altra persona. Ad esempio, i casi in cui un trust paga le tasse universitarie o rimborsa un prestito contratto da un'altra persona sono da considerarsi distribuzioni indirette da parte del trust. Le distribuzioni indirette comprendono anche i casi in cui il trust concede un prestito senza interessi o a un tasso di interesse inferiore a quello di mercato o ad altre condizioni non di mercato. Inoltre, la cancellazione di un prestito concesso da un trust al suo beneficiario costituisce una distribuzione indiretta nell'anno in cui il prestito viene cancellato. In tutti i casi sopra descritti, la persona oggetto di comunicazione sarà la persona beneficiaria del trust che riceve la distribuzione indiretta (ad esempio, nei casi precedenti, il debitore delle tasse universitarie o il beneficiario delle condizioni di prestito favorevoli). A tali fini, Un beneficiario che abbia titolo a ricevere una distribuzione discrezionale dal trust sarà trattato come un beneficiario di un trust unicamente nel caso in cui riceva una distribuzione nell'anno civile o in un altro periodo di rendicontazione appropriato (ossia se la distribuzione è stata pagata o resa pagabile). Lo stesso vale per il trattamento di una persona oggetto di comunicazione quale beneficiario di un dispositivo giuridico equivalente o simile a un trust o a una fondazione.
71. Nel caso in cui le quote nel capitale di rischio siano detenute tramite un'istituzione di custodia, la responsabilità della comunicazione ricade sull'istituzione di custodia e non sull'entità d'investimento. Il seguente esempio illustra come deve essere effettuata la comunicazione: la persona oggetto di comunicazione A detiene azioni del fondo d'investimento L. A detiene le azioni in custodia presso il depositario Y. Il fondo d'investimento L è un'entità d'investimento e, dal suo punto di vista, le sue azioni sono conti finanziari (cioè quote nel capitale di rischio in un'entità d'investimento). L deve trattare il depositario Y come suo titolare del conto. Poiché Y è un'istituzione finanziaria (cioè un'istituzione di custodia) e le istituzioni di custodia non sono persone oggetto di comunicazione, tali azioni non sono oggetto di comunicazione da parte del fondo di investimento L. Per il depositario Y, le azioni detenute per A sono attività finanziarie detenute in un conto di custodia. In quanto istituzione di deposito, è Y che ha la responsabilità di dichiarare le azioni che detiene per conto di A.
[…]
Parte C, punti da 9) a 16) – Conti preesistenti, nuovi conti, conti di persone fisiche e conti di entità
81. La parte C, nei punti da 9) a 15), stabilisce le varie categorie di conti finanziari classificati in base alla data di apertura, al titolare del conto e al saldo o valore: "conto preesistente", "nuovo conto", "conto preesistente di persona fisica", "nuovo conto di persona fisica", "conto preesistente di entità", "conto di importo non rilevante", "conto di importo rilevante" e "nuovo conto di entità".
82. In primo luogo, un conto finanziario viene classificato in base alla data di apertura. Pertanto, un conto finanziario può essere un "conto preesistente" o un "nuovo conto". La parte C, punti 9) e 10) definisce tali termini come un conto finanziario detenuto presso un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione in data [xx/xx/xxxx] e aperto dal [xx/xx/xxxx] o data successiva, o, se il conto è considerato un conto finanziario esclusivamente in virtù delle modifiche allo Standard comune di comunicazione di informazioni, a partire dal [data effettiva del CRS-1 modificato] o aperto dal [data effettiva del CRS modificato] o data successiva. Tuttavia, nell'attuare lo Standard comune di comunicazione di informazioni, le giurisdizioni sono libere di modificare la parte C, punto 9) al fine di includere anche alcuni nuovi conti di clienti preesistenti. In tal caso, la parte C, punto 9) deve essere modificata come segue:
9. Per "conto preesistente" si intende:
a) un conto finanziario intrattenuto presso un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione a partire dal [xx/xx/xxxx] o, se il conto è considerato un conto finanziario esclusivamente in virtù delle modifiche allo Standard comune di comunicazione di informazioni, a partire dal [data effettiva del CRS-1 modificato];
b) tutti i conti finanziari del titolare di un conto, a prescindere dalla data in cui tale conto finanziario è stato aperto, se:
i. il titolare del conto detiene altresì presso l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione (o presso un'entità collegata nella stessa giurisdizione dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione) un conto finanziario che è un conto preesistente ai sensi della parte C, punto 9, lettera a);
ii. l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione (e, se del caso, l'entità collegata nella stessa giurisdizione dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione) considera entrambi i suddetti conti finanziari, nonché tutti gli altri conti finanziari del titolare del conto che sono considerati come conti preesistenti ai sensi della lettera b), come un unico conto finanziario ai fini dell'ottemperanza agli standard dei requisiti di conoscenza di cui alla parte A della sezione VII e ai fini della determinazione del saldo o del valore di uno qualsiasi dei detti conti finanziari al momento dell'applicazione delle soglie di conto;
iii. relativamente a un conto finanziario che è oggetto di procedure AML/KYC, all'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è permesso ottemperare a tali procedure per il conto finanziario basandosi sulle procedure AML/KYC espletate per il conto preesistente di cui alla parte C, punto 9, lettera a); e
iv. l'apertura del conto finanziario non richiede la fornitura di informazioni sul cliente nuove, aggiuntive o modificate da parte del titolare del conto se non ai fini dello Standard comune di comunicazione di informazioni.
Parte C, punto 17) – Conto escluso
86. La parte C, punto 17) stabilisce le varie categorie di conti esclusi (ovvero conti che non sono conti finanziari e che sono pertanto esclusi dall'obbligo di comunicazione), che sono:
a) conti pensionistici;
b) conti che beneficiano di agevolazioni fiscali diversi dai conti pensionistici;
c) contratti di assicurazione vita a termine;
d) conti patrimoniali;
e) conti di garanzia vincolati;
e bis) prodotti specificati di moneta elettronica di importo non rilevante
f) conti di deposito su pagamenti in eccesso non restituiti; e
g) conti esclusi a rischio ridotto.
[…]
93. La parte C, punto 17), lettera e) generalmente si riferisce a conti in cui il denaro è detenuto da una terza parte per conto delle parti dell'operazione (ovvero conti di garanzia vincolati). I conti possono essere conti esclusi quando sono costituiti in relazione a uno dei seguenti elementi:
[…]
e) la costituzione o l'aumento di capitale di una società a condizione che il conto soddisfi tutti i requisiti di cui alla parte C, punto 17), lettera e), punto v).
94. Un conto escluso, come descritto nella parte C, punto 17, lettera e), punto ii), deve essere costituito in relazione alla vendita, allo scambio o alla locazione di beni immobili o personali. La definizione del concetto di bene immobile o di bene personale in riferimento alle leggi della giurisdizione in cui il conto è gestito aiuterà a evitare difficoltà di interpretazione sulla questione se un bene o un diritto debbano essere considerati un bene immobile, una proprietà personale o nessuna delle due.
94 bis Per "conferma indipendente" si intende, ai fini della parte C, punto 17), lettera e), punto v), punto ii), una conferma scritta che attesti la costituzione o l'aumento di capitale della società, come un estratto del registro delle imprese o una conferma dell'avvocato, del notaio o di un altro fornitore di servizi che facilita la transazione ai sensi della legge pertinente.
94 ter La parte C, punto 17), lettera e), punto v), punto iv) riconosce che in alcuni casi in cui la costituzione di una società fallisca, un conto istituito a tale scopo può essere utilizzato anche per effettuare pagamenti a vari fornitori di servizi coinvolti nel processo di costituzione. Di conseguenza, i rimborsi effettuati alle persone che hanno conferito gli importi possono essere effettuati al netto delle commissioni per i fornitori di servizi e simili, che ai fini della parte C, punto 17), lettera e), punto v), punto iv) comprendono gli importi pagati ad avvocati, notai, conservatori del registro delle imprese e altri pagamenti necessari per facilitare la costituzione o il conferimento di capitale.
Prodotti specificati di moneta elettronica di importo non rilevante
94 quater La parte C, punto 17) lettera e bis) stabilisce che un conto di deposito che rappresenta tutta la moneta elettronica di un titolare del conto, con la media mobile del saldo o del valore aggregato a 90 giorni di conto di fine giornata durante un qualsiasi periodo di 90 giorni consecutivi che non ha superato i 10 000 USD in nessun giorno dell'anno civile o di altro adeguato periodo di riferimento, è un conto escluso. La media mobile del saldo o del valore del conto a fine giornata di 90 giorni durante un periodo di 90 giorni consecutivi deve essere determinata per ogni giorno e si ottiene in un determinato giorno sommando il saldo del conto a fine giornata di ciascuno degli ultimi 90 giorni consecutivi e dividendo poi la somma ottenuta per 90, come illustrato nell'esempio seguente:
Il 12 ottobre dell'anno N viene creato un conto di deposito che rappresenta tutti i prodotti specifici di moneta elettronica di un titolare di conto. Il saldo o il valore del conto di fine giornata è pari a 10 USD negli ultimi 81 giorni dell'anno N (ossia dal 12 ottobre al 31 dicembre) e 100 000 USD nei primi 9 giorni dell'anno N+ 1 (ossia dal 1º gennaio al 9 gennaio), mentre la media mobile del saldo o del valore mobile a 90 giorni del conto di fine giornata su un periodo di 90 giorni consecutivi è (10*81)+(100 000*9)=900,810/90, ossia 10 009 USD. Pertanto, la soglia è superata il 9 gennaio N+1 e il conto di deposito non è un conto escluso a partire da quel giorno. Sarà quindi soggetto alla segnalazione CRS per l'anno N+1. Il conto di deposito è un conto escluso in relazione all'anno N.
[…]
Conti esclusi a rischio ridotto
[…]
103. I seguenti esempi illustrano l'applicazione della parte C, punto 17, lettera g):
[…]
Esempio 7 (conto di una cooperativa edilizia): un tipo di conto tenuto da o per conto di un gruppo di proprietari o dall'azienda condominiale allo scopo di pagare le spese del condominio o della cooperativa edilizia che soddisfa i seguenti requisiti: i) è disciplinato dal diritto nazionale come conto specifico per la copertura delle spese di un condominio o di una cooperativa edilizia, ii) il conto o gli importi conferiti e/o conservati nel conto sono fiscalmente agevolati, iii) gli importi del conto possono essere utilizzati solo per pagare le spese del condominio o della cooperativa edilizia e iv) nessun singolo proprietario può contribuire annualmente con un importo superiore a 50 000 USD. Se alcuni dei requisiti di cui sopra (come il fatto che il conto finanziario benefici di agevolazioni fiscali o che i contributi siano limitati a 50 000 dollari) non sono soddisfatti, si possono prendere in considerazione caratteristiche o restrizioni sostitutive che garantiscano un livello equivalente di basso rischio, tenendo conto delle specificità nazionali. Ciò può includere caratteristiche quali: i) non più del 20% dei contributi annuali e totali dovuti nell'anno sia attribuibile a una singola persona, ii) il conto sia gestito da un professionista indipendente, iii) gli importi dei contributi e l'uso del denaro siano decisi di comune accordo dai proprietari in conformità con i documenti costitutivi del condominio o della cooperativa edilizia o iv) è imposto il divieto di prelevare dal conto per scopi diversi dalle spese del condominio o della cooperativa edilizia. Poiché esistono ulteriori requisiti generali che forniscono una garanzia equivalente che il conto presenti un rischio ridotto di evasione fiscale, questo tipo di conto potrebbe essere definito nel diritto nazionale come conto escluso.
Parte D – Conto oggetto di comunicazione
[…]
Parte D, punti 2) e 3) – Persona oggetto di comunicazione e persona di una giurisdizione oggetto di comunicazione
[…]
Persona oggetto di comunicazione
[…]
111. La parte D, punto 2) definisce una "Persona oggetto di comunicazione" come persona di una giurisdizione oggetto di comunicazione:
a) un'entità società di capitali i cui titoli sono regolarmente scambiati su mercati dei valori mobiliari regolamentati;
b) un'entità che è un'entità collegata di un'entità società di capitali di cui prima;
[…]
112. Il fatto che un'entità che è una società di capitali e una persona di una giurisdizione oggetto di comunicazione sia una persona oggetto di comunicazione ai sensi della parte D, punto 2), punto i), può dipendere dal fatto che i titoli di tale società siano regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati. I titoli si intendono "regolarmente scambiati" quando si registra un volume notevole di scambi su base continuativa, mentre per "mercato di valori mobiliari regolamentato" si intende una borsa valori ufficialmente riconosciuta e supervisionata da un'autorità governativa in cui lo stesso è localizzato e che ha un valore annuale significativo di titoli scambiati in borsa.
113. Con riferimento a ciascuna classe di titoli della società di capitali, esiste un "volume notevole di scambi su base continuativa" se i) gli scambi di ciascuna classe sono effettuati, in quantità non minime, su uno o più mercati mobiliari regolamentati in un periodo di almeno 60 giorni lavorativi durante l'anno civile precedente; e ii) il numero aggregato di titoli di ciascuna classe scambiati su tale mercato o mercati durante l'anno precedente è pari ad almeno il 10 % del numero medio di titoli in circolazione di tale classe durante l'anno civile precedente. Ai fini dello Standard, per "ciascuna classe di titoli della società di capitali" si intende una o più classi di titoli della società di capitali che i) sono state quotate su uno o più mercati mobiliari regolamentati durante l'anno civile precedente e ii) rappresentano complessivamente più del 50 % del (a) potere di voto totale combinato di tutte le classi di titoli della società di capitali aventi diritto di voto e (b) del valore totale dei titoli di detta società.
[…]
Parte D, punti da 6) a 9) – Entità non finanziaria e persone che esercitano il controllo
[…]
125. La parte D, punto 9), lettera a), descrive il criterio per qualificarsi come entità non finanziaria attiva per le "entità non finanziarie attive in ragione del reddito e delle attività" come segue: meno del 50 % del reddito lordo dell'entità non finanziaria per l'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è considerato reddito passivo, mentre meno del 50 % delle attività detenute dall'entità non finanziaria nel corso dell'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo. Per verificare se un'attività è detenuta per la produzione di reddito passivo non è necessario che il reddito passivo sia effettivamente prodotto nel periodo in questione. L'attività deve invece produrre o poter produrre reddito passivo. Ad esempio, la liquidità dovrebbe essere considerata come produttrice o detenuta per la produzione di reddito passivo (interessi) anche laddove non produce effettivamente tale reddito.
126. Per determinare cosa si intende per "reddito passivo", occorre fare riferimento alle norme specifiche di ciascuna giurisdizione. In genere si considera reddito passivo la parte del reddito lordo costituita da:
a) dividendi;
b) interessi;
c) reddito equivalente a interessi o dividendi;
d) affitti e canoni, diversi da quelli derivanti dall'esercizio attivo di un'attività commerciale svolta, almeno in parte, da dipendenti dell'entità non finanziaria.
e) rendite;
f) reddito derivante da cripto-attività pertinenti;
fg) l'eccedenza delle plusvalenze rispetto alle minusvalenze derivanti dalla vendita o dallo scambio di attività finanziarie o cripto-attività pertinenti;
fh) l'eccedenza delle plusvalenze rispetto alle minusvalenze derivanti da operazioni (inclusi futures, forward, opzioni e operazioni simili) in qualsiasi attività finanziaria o cripto-attività pertinente;
hi) l'eccedenza delle plusvalenze in valuta estera rispetto alle minusvalenze in valuta estera;
ij) reddito netto da swap; o
jk) importi ricevuti nell'ambito di contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato.
Fatto salvo quanto descritto precedentemente, il reddito passivo non includerà, nel caso di un'entità non finanziaria che agisce regolarmente come operatore di attività finanziarie o di cripto-attività pertinenti, qualsiasi reddito derivante da qualsivoglia operazione effettuata nel corso ordinario dell'attività di tale operatore. Inoltre, il reddito percepito sulle attività di investimento del capitale di un'attività assicurativa può essere trattato come reddito attivo.
126 bis Per facilitare l'effettiva applicazione del principio, la definizione di reddito passivo di una giurisdizione dovrebbe essere sostanzialmente coerente con l'elenco fornito al punto 126. Ogni giurisdizione può definire nelle proprie norme specifiche le voci contenute nell'elenco dei redditi passivi (ad esempio, i redditi equivalenti a interessi e dividendi) in conformità alle norme nazionali.
[…]
Parte E – Varie
Parte E, punto 1) – Titolare del conto
140. Per quanto riguarda un conto detenuto congiuntamente, ogni contitolare è trattato come un titolare del conto al fine di determinare se il conto è un conto oggetto di comunicazione. Pertanto, un conto è oggetto di comunicazione se uno dei titolari del conto è una persona oggetto di comunicazione o un'entità non finanziaria passiva con una o più persone che esercitano il controllo sono persone oggetto di comunicazione. Quando più di una persona oggetto di comunicazione è contitolare, ogni persona oggetto di comunicazione è trattata come un titolare del conto e le viene attribuito l'intero saldo del conto detenuto congiuntamente, anche ai fini dell'applicazione delle regole di aggregazione di cui alla sezione VII, parte C, punti da 1) a 3). Nel caso di un conto per il quale i diritti di proprietà sono suddivisi tra il mero proprietario e un usufruttuario, sia il nudo proprietario che l'usufruttuario possono essere considerati come titolari del conto congiunto o come persone che esercitano il controllo di un trust ai fini degli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione.
141. Nel caso di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, il titolare del conto è qualsiasi persona che abbia il diritto di accedere al valore in contanti o di modificare il beneficiario del contratto. Se nessuna persona può accedere al valore in contanti o cambiare il beneficiario, il titolare del conto è qualsiasi persona nominata quale titolare del contratto e qualsiasi persona che abbia legittimamente titolo al pagamento ai sensi del contratto. Alla scadenza di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita (ossia quando sorge l'obbligo di pagare un importo ai sensi del contratto), ogni persona avente diritto a ricevere un pagamento ai sensi del contratto è considerata titolare del conto. Le persone che hanno il diritto di accedere al valore maturato o il diritto di modificare i beneficiari del contratto sono considerate titolari del conto in relazione al contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato in tutti i casi, a meno che non abbiano rinunciato definitivamente, completamente e irrevocabilmente sia al diritto di accedere al valore maturato sia al diritto di modificare i beneficiari di detto contratto.
142. I seguenti esempi illustrano l'applicazione della parte E, punto 1):
Esempio 1 (Conto detenuto da un agente): F è in possesso di una procura rilasciata da U, una persona oggetto di comunicazione che autorizza F ad aprire e detenere un conto di deposito ed effettuarvi depositi e prelievi per conto di U. Il saldo del conto per l'anno solare è di 100 000 USD. F è indicato come titolare del conto di deposito presso un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, ma poiché F detiene il conto come agente a beneficio di U, F non ha in definitiva diritto ai fondi presenti sul conto. Poiché il conto di deposito è trattato come detenuto da U, una persona oggetto di comunicazione, il conto è un conto oggetto di comunicazione.
Esempio 2 (conti congiunti): U, persona oggetto di comunicazione, detiene un conto di deposito presso un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione. Il saldo del conto per l'anno solare è di 100 000 dollari USA. Il conto è detenuto congiuntamente con A, una persona fisica che non è una persona oggetto di comunicazione. Poiché uno dei cointestatari è una persona oggetto di comunicazione, il conto è un conto oggetto di comunicazione.
Esempio 3 (conti congiunti): U e Q, entrambe persone oggetto di comunicazione, detengono un conto di deposito presso un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione. Il saldo del conto per l'anno solare è di 100 000 dollari USA. Il conto è un conto oggetto di comunicazione ed entrambi U e Q sono trattati come titolari del conto.
[…]
Parte E, punti 3) e 4) – Entità ed entità collegata
144. La parte E, punto 3, definisce il termine "entità" come una persona giuridica o un dispositivo giuridico. Con questo termine si intende qualsiasi persona diversa da una persona fisica, oltre a qualsiasi dispositivo giuridico. Pertanto, ad esempio, una società di capitali, una partecipazione, un trust, un fideicomiso, una fondazione (fondation, Stiftung), una società, una cooperativa, un'associazione o un'asociación en participación rientrano nel significato del termine "entità".
145. A norma della parte E, punto 4), un'entità è un'"entità collegata" di un'altra entità se una delle due entità controlla l'altra Entità o se le due Entità sono soggette a controllo comune. A tal fine il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 % dei diritti di voto e del valore in un'entità. A questo proposito, le entità sono considerate entità collegate se sono connesse attraverso una o più catene di controllo da un'entità controllante comune e se l'entità controllante comune possiede direttamente più del 50 % dei titoli o di altre quote nel capitale di rischio in almeno una delle altre entità. Per catena di controllo si intende il possesso da parte di una o più entità di oltre il 50 % dei diritti di voto complessivi connessi ai titoli di un'entità e di oltre il 50 % del valore totale dei titoli di un'entità, come illustrato dal seguente esempio:
L'entità A possiede il 51 % dei diritti di voto complessivi e il 51 % del valore totale dei titoli dell'entità B. L'entità B, a sua volta, detiene il 51 % dei diritti di voto complessivi e il 51 % del valore totale dei titoli dell'entità C. Le entità A e C sono considerate "entità collegate" ai sensi della sezione VII, parte E, punto 4) perché l'entità A possiede direttamente più del 50 % dei diritti di voto complessivi connessi ai titoli e oltre il 50 % del valore totale dei titoli dell'entità B, e perché l'entità B possiede direttamente più del 50 % dei diritti di voto complessivi connessi ai titoli e più del 50 % del valore totale dei titoli dell'entità C. Le Entità A e C sono, quindi, collegate attraverso catene di proprietà. Nonostante l'entità A possieda in proporzione solo il 26 % del valore totale dei titoli e dei diritti di voto dell'entità C, l'entità A e l'entità C sono entità collegate.
Il fatto che un'entità sia un'entità collegata di un'altra entità è rilevante per le regole di aggregazione dei saldi dei conti di cui alla sezione VII, parte C, per l'ambito di applicazione del termine "persona oggetto di comunicazione" descritto nella parte D, punto 2), punto ii) e per il criterio descritto nella parte D, punto 9), lettera b) che un'entità non finanziaria può soddisfare per essere considerata come un'entità non finanziaria attiva.
Parte E, punto 5) – Numero di identificazione fiscale
146. Ai sensi della parte E, punto 5), per NIF si intende un codice di identificazione fiscale (o in assenza di tale codice, un equivalente funzionale). Il numero di identificazione fiscale è una combinazione unica di lettere o numeri, che, indipendentemente dalla sua designazione, è assegnato da una giurisdizione a una persona fisica o a un'entità e utilizzata per identificare la persona fisica o l'entità ai fini dell'amministrazione delle leggi fiscali di tale giurisdizione.
147. I NIF sono altresì utili per identificare i contribuenti che investono in altre giurisdizioni. Le specifiche del NIF (ossia, struttura, sintassi, ecc.) sono stabilite dalle amministrazioni fiscali di ciascuna giurisdizione. Alcune giurisdizioni hanno addirittura una struttura di NIF diversa per le diverse imposte o per le diverse categorie di contribuenti (ad esempio, residenti e non residenti).
148. Sebbene molte giurisdizioni utilizzino un NIF ai fini della tassazione delle persone fisiche o delle società, alcune giurisdizioni non ne rilasciano alcuno. Tuttavia, queste giurisdizioni spesso utilizzano un altro numero ad alta integrità con un livello di identificazione equivalente (un "equivalente funzionale"). Esempi di questo tipo di numeri sono, per le persone fisiche, il numero di previdenza sociale/assicurazione, il codice/numero di identificazione personale/di servizio/del cittadino e il numero di registrazione dei residenti; e per le entità, il codice/numero di iscrizione al registro delle imprese/società. Inoltre, alcune giurisdizioni possono offrire servizi di verifica governativi per accertare l'identità e la residenza fiscale del titolare del conto o della persona che esercita il controllo. A tal proposito, anche un numero di riferimento unico, un codice o un'altra conferma ricevuta da un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione in relazione a un titolare del conto o a una persona che esercita il controllo tramite un servizio di verifica governativo costituisce un equivalente funzionale di un NIF.
149. Le giurisdizioni partecipanti sono tenute a fornire alle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione le informazioni relative al rilascio, all'acquisizione e, nella misura in cui ciò sia possibile e fattibile, alla struttura e alle altre specifiche dei numeri di identificazione dei contribuenti e dei loro equivalenti funzionali ai fini del CRS. L'OCSE si adopererà per facilitarne la diffusione. Tali informazioni faciliteranno la raccolta di NIF corretti da parte delle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione.
[…]
Parte E, punto 7) – Servizio di verifica governativo
163. Ai sensi della parte E, punto 7), per "servizio di verifica governativo" si intende una procedura elettronica messa a disposizione da una giurisdizione oggetto di comunicazione a un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione al fine di accertare l'identità e la residenza fiscale di un titolare di conto o di una persona che esercita il controllo.
164. Tali servizi possono includere l'uso di interfacce di programmazione delle applicazioni (API) e qualsiasi altra soluzione autorizzata dal governo che consenta alle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione di confermare l'identità e la residenza fiscale di un titolare del conto o di una persona che esercita il controllo.
165. Qualora opti per l'identificazione dei titolari di conto o delle persone che esercitano il controllo sulla base di una soluzione API, di norma un'amministrazione fiscale rende accessibile un portale API alle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione. Successivamente, se dall'autocertificazione del titolare del conto o della persona che esercita il controllo emerge che la residenza è nella giurisdizione in questione, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione può indirizzare il titolare del conto o la persona che esercita il controllo al portale API che consentirà alla giurisdizione di identificare il titolare del conto o la persona che esercita il controllo in base ai propri requisiti nazionali di identificazione del contribuente (ad esempio un numero d'identificazione governativo o un nome utente). Una volta identificati con successo il titolare del conto o la persona che esercita il controllo come contribuenti di quella giurisdizione, la giurisdizione, tramite il portale API, fornirà all'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione un numero o un codice di riferimento univoco che consentirà alla giurisdizione di associare il titolare del conto o la persona che esercita il controllo a un contribuente all'interno della propria banca dati. Qualora successivamente l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione comunica informazioni relative al titolare del conto o alla persona che esercita il controllo, detta istituzione includerà il numero o il codice di riferimento univoco per consentire alla giurisdizione che riceve le informazioni di associarle al titolare del conto o alla persona che esercita il controllo.
166. Ai sensi della parte E, punto 5) anche un numero di riferimento unico, un codice o un'altra conferma ricevuta da un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione in relazione a un titolare del conto o a una persona che esercita il controllo tramite un servizio di verifica governativo costituisce un equivalente di un NIF.
167. Le giurisdizioni partecipanti sono tenute a fornire alle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione le informazioni relative ai servizi di verifica governativi che tali giurisdizioni hanno reso disponibili. L'OCSE si adopererà per facilitarne la diffusione.
Commentario alla sezione IX
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2. A norma della sezione IX, una giurisdizione è tenuta ad adottare norme e procedure amministrative intese ad assicurare l'efficace attuazione e il rispetto delle procedure in materia di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale stabilite nello Standard comune di comunicazione di informazioni. Lo Standard non sarà considerato attuato efficacemente se non sarà adottato in buona fede tenendo conto del suo Commentario volto a promuoverne l'applicazione coerente in tutte le giurisdizioni. Si riconosce pertanto che l'efficace attuazione dello Standard comune di comunicazione di informazioni potrebbe in alcuni casi richiedere il recepimento di parti del Commentario in norme vincolanti. Poiché l'applicazione del CRS necessita della sua trasposizione nel diritto nazionale, è possibile che si verifichino discrepanze nell'attuazione a livello nazionale. Pertanto, nel contesto transfrontaliero, è necessario fare riferimento alla legge della giurisdizione di attuazione. Ad esempio, possono sorgere dubbi circa il soddisfacimento della definizione di "istituzione finanziaria" da parte di una determinata entità che risiede in una giurisdizione partecipante e che è titolare di un conto finanziario in un'altra giurisdizione partecipante. L'entità può soddisfare il test della "parte sostanziale" per essere considerata un'istituzione di custodia in una giurisdizione partecipante, ma le diverse tecniche di misurazione del reddito lordo possono significare che l'entità non soddisfa tale test in un'altra giurisdizione partecipante. In tal caso, la classificazione dell'entità dovrebbe essere risolta in base alla legge della giurisdizione partecipante in cui l'entità è residente. Se un'entità è residente in una giurisdizione che non ha attuato lo Standard comune di comunicazione di informazioni, le norme della giurisdizione in cui è gestito il conto determinano lo status dell'entità quale istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione o entità non finanziaria, poiché non sono disponibili altre norme. Inoltre, per determinare lo status di un'entità quale entità non finanziaria attiva o passiva, le norme della giurisdizione in cui è gestito il conto determinano lo status dell'entità. Tuttavia, la giurisdizione in cui è tenuto il conto può consentire (ad esempio, nelle linee-guida nazionali all'attuazione) a un'entità di determinare il proprio status di entità non finanziaria attiva o passiva in base alle norme della giurisdizione in cui l'entità è residente, a condizione che la giurisdizione in cui l'entità è residente abbia attuato lo Standard comune di comunicazione di informazioni.
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18. La parte A, punto 5) stabilisce che una giurisdizione deve disporre di disposizioni efficaci per l'applicazione della legge in caso di inadempienza. In alcuni casi, la norma antielusione descritta nella parte A, punto 1) può essere abbastanza ampia da contemplare l'applicazione delle norme. In altri casi, possono esistere norme separate o più specifiche che contemplano alcune questioni di applicazione su base più ristretta. Ad esempio, una giurisdizione può disporre di norme che prevedono l'imposizione di multe o altre sanzioni nel caso in cui un soggetto non fornisca le informazioni richieste dall'autorità fiscale. Inoltre, dato che l'ottenimento di un'autocertificazione per i nuovi conti è un aspetto critico per garantire l'efficacia del CRS, è previsto che le giurisdizioni dispongano di misure incisive per garantire che vengano sempre ottenute autocertificazioni valide per i nuovi conti, compresi i nuovi conti documentati a norma della sezione VII, parte A. Ciò che costituisce una "misura incisiva" in questo contesto può variare da giurisdizione a giurisdizione e deve essere valutato alla luce dei risultati effettivi della misura. Il test cruciale per determinare quali misure possono essere considerate "misure incisive" è se dette misure hanno un impatto sufficientemente incisivo sui titolari dei conti e/o sulle Istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione da garantire effettivamente che le autocertificazioni siano ottenute e convalidate in conformità alle regole stabilite nello Standard comune di comunicazione di informazioni. Un modo efficace per ottenere tale risultato sarebbe quello di introdurre una normativa che subordini l'apertura di un nuovo conto alla ricezione di un'autocertificazione valida nel corso delle procedure di apertura del conto. Altre giurisdizioni possono scegliere metodi diversi, tenendo conto del loro diritto interno. Ciò potrebbe includere, ad esempio, l'imposizione di sanzioni significative ai titolari del conto che non forniscono un'autocertificazione, o alle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione che non adottano misure adeguate al fine di ottenere un'autocertificazione all'apertura del conto, o la chiusura o il congelamento del conto dopo la scadenza dei 90 giorni.
Commentario alla sezione X
1. La sezione X, alla parte A, stabilisce la data generale effettiva in relazione alle modifiche allo Standard comune di comunicazione di informazioni, ad esempio [xx/xx/xxxx].
2. La parte B contiene un'eccezione limitata alla data di entrata in vigore generale per la comunicazione del ruolo (o dei ruoli) in virtù del quale ogni persona oggetto di comunicazione è una persona che esercita il controllo o un detentore di quote nel capitale di rischio dell'entità in relazione ai conti finanziari aperti prima della data di entrata in vigore dello Standard comune di comunicazione di informazioni modificato: in relazione ai periodi di rendicontazione che terminano entro il secondo anno solare successivo alla data di entrata in vigore del CRS modificato, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve trasmettere tali informazioni solo se sono disponibili nei suoi dati ricercabili elettronicamente.