Uno dei principali sviluppi che l'OCSE ha cercato di affrontare è l'emergere delle cripto-attività, che possono essere trasferite e detenute senza interagire con gli intermediari finanziari tradizionali e senza che alcun amministratore centrale abbia una visione completa delle operazioni effettuate o della localizzazione delle cripto-attività detenute.
Tali sviluppi hanno reso meno visibili alle amministrazioni fiscali le attività fiscalmente pertinenti svolte nell'ambito del settore, e quindi risulta più difficile verificare se le passività fiscali associate siano adeguatamente dichiarate e valutate, il che rischia in modo significativo di compromettere gradualmente i recenti progressi in termini di trasparenza fiscale raggiunti finora su scala mondiale. Alla luce delle caratteristiche specifiche dei mercati delle cripto-attività, l'OCSE, in collaborazione con i Paesi del G20, ha sviluppato il CARF, un quadro normativo globale dedicato alla trasparenza fiscale che prevede procedure standardizzate per lo scambio automatico di informazioni fiscali sulle operazioni in cripto-attività con le giurisdizioni di residenza dei contribuenti e su base annuale.
Il CARF è costituito da tre componenti distinte:
norme e relativo Commentario che possono essere recepiti nel diritto nazionale per acquisire le informazioni dai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione aventi un legame operativo pertinente con la giurisdizione che attua il CARF. Tali norme e il relativo Commentario sono stati elaborati attorno a quattro elementi fondamentali: i) l'ambito di applicazione delle cripto-attività; ii) le entità e le persone fisiche soggette agli obblighi di raccolta e comunicazione dei dati; iii) le operazioni soggette a comunicazione, nonché le informazioni che devono essere comunicate in relazione a tali operazioni; e iv) le procedure di adeguata verifica in materia fiscale per individuare gli utenti di cripto-attività e le persone che esercitano il controllo sugli stessi e per determinare le giurisdizioni fiscali pertinenti ai fini della comunicazione e dello scambio di informazioni;
un Accordo multilaterale tra autorità competenti per lo scambio automatico di informazioni basato sul CARF (CARF MCAA) e il relativo Commentario (o accordi o intese bilaterali); e
un formato elettronico (schema XML) che deve essere utilizzato dalle autorità competenti per lo scambio di informazioni CARF, nonché dai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione per trasmettere le informazioni CARF alle amministrazioni fiscali (come previsto dal diritto nazionale).
La parte I della presente pubblicazione contiene le norme e l'Accordo multilaterale tra autorità competenti per lo scambio automatico di informazioni basato sul CARF e i relativi Commentari. Lo schema XML a supporto dello scambio di informazioni basato sul CARF sarà pubblicato separatamente.