1. Per poter scambiare informazioni in virtù del Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività (CARF), le giurisdizioni devono disporre di un quadro giuridico che consenta lo scambio automatico di informazioni con le giurisdizioni partner. Tale quadro giuridico dovrebbe includere sia una base legale giuridica per lo scambio di informazioni, sia accordi amministrativi per determinare l'ambito di applicazione, le tempistiche e le modalità dello scambio di informazioni.
2. Le giurisdizioni possono disporre di una base giuridica per lo scambio di informazioni fiscali in virtù della Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale (la "Convenzione"). Ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione, due o più Parti della Convenzione possono concordare di scambiare automaticamente informazioni prevedibilmente pertinenti predefinite, secondo le procedure stabilite dalle Parti di comune accordo. Nel contesto dello Standard comune di comunicazione di informazioni, questo approccio multilaterale si è rivelato un mezzo efficace per la creazione di reti diffuse di rapporti di scambio, poiché consente alle giurisdizioni di attivare in modo efficiente rapporti di scambio bilaterali.
3. Per rendere operativo l'articolo 6 della Convenzione, le giurisdizioni devono anche disporre di accordi amministrativi per determinare, in particolare, le informazioni da scambiare automaticamente nonché le tempistiche e le modalità degli scambi. Per il CARF, questo Accordo multilaterale tra Autorità competenti per lo scambio automatico di informazioni (CARF MCAA), che si basa sull'articolo 6 della Convenzione, definisce le modalità dettagliate degli scambi che avvengono ogni anno su base automatica.
4. Il CARF MCAA è composto da:
una dichiarazione che l'Autorità competente della giurisdizione o il suo rappresentante designato devono firmare per diventare firmatari del CARF MCAA;
un preambolo che spiega le finalità del CARF MCAA e contiene le dichiarazioni relative alle norme nazionali in materia di obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale che costituiscono la base dello scambio di informazioni basato sul CARF MCAA. Esso contiene inoltre le dichiarazioni relative alla riservatezza, alle garanzie per la protezione dei dati e sull'esistenza dell'infrastruttura necessaria;
otto sezioni contenenti le disposizioni concordate del CARF MCAA: la sezione 1 riguarda le definizioni, la sezione 2 gli elementi delle informazioni oggetto di scambio, la sezione 3 i tempi e le modalità dello scambio, la sezione 4 la collaborazione in materia di conformità e applicazione e la sezione 5 gli obblighi in materia di riservatezza e protezione dei dati da rispettare. Le consultazioni tra le Autorità competenti, le modifiche al CARF MCAA e i termini generali del CARF MCAA, compresa l'attivazione dei rapporti di scambio attraverso la presentazione di notifiche, la sospensione, la disattivazione e la cessazione, nonché il ruolo del Segretariato dell'organo di coordinamento, sono trattati nelle sezioni 6, 7 e 8;
sette notifiche previste ai sensi della sezione 7, punto 1), ai fini dell'entrata in vigore del CARF MCAA nei confronti di un'Autorità competente.
5. Il CARF MCAA è un accordo multilaterale basato sul principio della reciprocità e bilateralità dello scambio automatico. Alcuni casi prevedono che le Autorità competenti possano instaurare un rapporto di scambio bilaterale non reciproco (ad esempio, nel caso in cui una giurisdizione non preveda un'imposta sul reddito), che deve essere confermato in una notifica fornita ai sensi della sezione 7, punto 1), lettera b).
6. In alternativa al CARF MCAA, le giurisdizioni possono anche stabilire relazioni di scambio automatico attraverso accordi bilaterali con le Autorità competenti basati su trattati bilaterali contro la doppia imposizione o su accordi sullo scambio di informazioni ai fini fiscali che consentono lo scambio automatico di informazioni, o sulla Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale. Le giurisdizioni possono anche stipulare un accordo intergovernativo autonomo o fare riferimento a una legislazione regionale che disciplini sia gli obblighi di comunicazione sia le procedure di adeguata verifica in materia fiscale in combinazione con le modalità di scambio di informazioni.