IL CONSIGLIO,
VISTO l'articolo 5, lettera b) della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico del 14 dicembre 1960;
VISTI gli standard sviluppati dall'OCSE nei settori della mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale, dell'elusione e dell'evasione fiscale, dell'uso dei numeri di identificazione fiscale in un contesto internazionale e dell'esecuzione di verifiche fiscali simultanee;
VISTI i significativi progressi compiuti dal Forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali (Global Forum on Transparency and Exchange of Information on Tax Purposes – "GFTEI") nel garantire che lo Standard internazionale di trasparenza e scambio di informazioni su richiesta e lo Standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali siano pienamente attuati in tutto il mondo;
CONSIDERANDO che la cooperazione internazionale è fondamentale nel contrasto alla frode e all'evasione fiscale e nel garantire l'adempimento fiscale, e che un aspetto fondamentale di tale cooperazione è l'effettivo scambio di informazioni su base automatica, soggetto ad adeguate garanzie;
CONSIDERANDO che l'attuazione dello Standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali ha scongiurato la proliferazione di standard nazionali o regionali divergenti che avrebbero aumentato la complessità e i costi sia per i governi che per le istituzioni finanziarie;
CONSIDERANDO che l'attuazione degli standard internazionali da parte di tutte le giurisdizioni rilevanti su base reciproca consente di garantire condizioni di parità, osservando che dette giurisdizioni possono utilizzare accordi multilaterali o bilaterali per dare attuazione a tali standard;
CONSIDERANDO la necessità di incoraggiare l'applicazione e l'interpretazione coerente degli standard internazionali nei vari Paesi;
RICONOSCENDO la necessità di rivedere lo Standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali alla luce dell'esperienza acquisita, dell'evoluzione e della digitalizzazione dei mercati finanziari e dell'affermarsi di nuove prassi di investimento e di pagamento, anche in relazione alle cripto-attività;
CONSIDERANDO che i mercati delle cripto-attività sono di natura globale ed è quindi opportuno garantire l'attuazione diffusa e coerente del Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività quale standard internazionale da parte di tutte le giurisdizioni che ospitano prestatori di servizi per le cripto-attività;
CONSIDERANDO che gli standard internazionali per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali sono composti da: i) lo Standard comune di comunicazione di informazioni, il modello di Accordo tra Autorità Competenti, i relativi Commentari, nonché le guide relative alle soluzioni tecniche comuni; e ii) il Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività, l'Accordo multilaterale tra Autorità competenti (o gli accordi o le intese bilaterali con l'Autorità competente), i relativi Commentari, nonché le guide relative alle soluzioni tecniche comuni, e che possono essere modificati, se del caso, dal Comitato per gli Affari fiscali;
Su proposta del Comitato per gli Affari fiscali:
I. RACCOMANDA che i Paesi membri e quelli non Membri che hanno aderito alla presente Raccomandazione (di seguito gli "Aderenti") attuino rapidamente e su base reciproca gli Standard internazionali per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali.
A tale fine, gli Aderenti dovrebbero:
a) recepire nell'ordinamento nazionale gli Standard internazionali per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali, con le eventuali modifiche successive;
b) seguire i Commentari più recenti nell'applicazione e nell'interpretazione delle disposizioni di diritto interno pertinenti; e
c) predisporre garanzie adeguate al fine di proteggere la riservatezza delle informazioni scambiate e rispettare il requisito secondo cui le informazioni possono essere utilizzate solo per gli scopi previsti dallo strumento giuridico in virtù del quale vengono scambiate.
II. INVITA gli Aderenti e il Segretario generale a divulgare la presente raccomandazione.
III. INVITA i Paesi non membri a recepire gli Standard internazionali per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali.
IV. INVITA gli Aderenti a sostenere gli sforzi per lo sviluppo delle capacità e l'assistenza ai Paesi in via di sviluppo affinché possano essere in grado di partecipare pienamente a questa forma di cooperazione e di coglierne i benefici.
V. INVITA il GFTEI a:
a) continuare a monitorare l'attuazione degli Standard internazionali per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali; e
b) individuare le giurisdizioni in cui i prestatori di servizi per le cripto-attività presentano un collegamento pertinente ai fini dell'attuazione diffusa e coerente del Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività, e definire le giurisdizioni interessate e appropriate per la ricezione di informazioni ai sensi del Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività tra gli Aderenti, con l'obiettivo primario di ricevere tali informazioni per l'amministrazione delle imposte e con la dovuta considerazione degli obblighi concernenti la riservatezza e la protezione dei dati.
VI. INCARICA il Comitato per gli Affari fiscali di:
a) rivedere gli Standard internazionali per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali alla luce dell'esperienza acquisita dagli Aderenti e in consultazione con le parti interessate; e
b) aggiornare gli Standard internazionali per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali per garantirne la futura pertinenza.